Alcuni appunti a margine sulla Storia della Scuola

 

 Salvatore Ganci

Forse non molti sanno che la maggioranza assoluta dei Soci della Società Italiana di Fisica negli anni successivi alla sua fondazione (1897) erano Docenti della Scuola Secondaria Superiore. Il grafico in Fig. 1 deriva da una ricognizione dell’elenco dei Soci per istituzione di appartenenza derivante da una puntuale ricognizione de  “Il Nuovo Cimento” (Rivista di Fisica a tutt’oggi edita). Quali le cause del fenomeno che vedono l’attività di ricerca dei Docenti della Scuola secondaria una tra la fine dell’800 e gli inizi del ‘900 una caratteristica di rilevanza nazionale? Perché questo fatto che è stato considerato “sorprendente” da G. Giuliani nel suo libro “Il Nuovo Cimento – Novant’anni di Fisica italiana” se rapportato con l’attività del Docente di Fisica ai giorni nostri? Perché il contributo dei Docenti della scuola secondaria alla ricerca in Fisica,  prevalentemente con indagini di Fisica Sperimentale e in Didattica  crolla dopo il 1915 e cessa  alla fine degli anni 30?Tra le possibili chiavi di lettura è possibile trovare una (parziale) risposta su un dato oggettivo: lo Stato giuridico dei Docenti.La Legge 8 aprile 1906, n° 141 stabilisce il reclutamento per concorso speciale (per titoli ed esami)  per le Sedi più importanti (Città sedi di Università) a tutti gli aventi requisiti di titolo di studio (Laurea). Nel contempo l’art. 6 al quarto comma stabilisce l’incompatibilità tra l’ufficio di assistente universitario e quello di professore di scuole medie e normali. La Società Italiana di Fisica attribuisce a questa Legge un sensibile calo di iscrizioni al corso di Laurea in Fisica, interpreta il fatto con il “limitato compenso finanziario” per un ufficio (quello di Assistente) “al quale si dedicano tutte le risorse della intelligenza”e dalle difficoltà di carriera create con le suddette disposizioni sui concorsi speciali; commenta come inconsistente sotto il profilo “scientifico o didattico” l’avere reso incompatibili l’ufficio di assistente e di professore delle scuole secondarie. L’intervento si conclude con i voti che il Ministero, “almeno per gli insegnanti di fisica, (omissis) … renda possibile la partecipazione alla vita degli istituti universitari colla qualità di assistenti …” e con i voti che “non venga approvata la proposta variazione all’art. 6 della legge sullo stato giuridico, per le scuole medie, con la quale si vorrebbe escludere gli assistenti dai concorsi speciali per le sedi principali; mentre le liberali disposizioni attuali non avevan dato luogo ad alcun inconveniente.Ciò che si desume, in sintesi, è che antecedentemente alla Legge n° 141 lo stato giuridico dei Docenti non imponeva limitazioni di fatto a possibile carriera in ambito universitario; alcuni Docenti universitari di Fisica provengono infatti dalla scuola secondaria. Non sono stati infatti ravvisati antecedentemente alla Legge n° 141, incompatibilità ad assumere incarichi esternamente al Ruolo di titolarità nella Scuola secondaria. L’articolo 6 della Legge 8 aprile 1906, n° 141 viene modificato dall’articolo 2 della Legge 12 marzo 1911, n° 177.  Al comma 3, limita i requisiti d’accesso ai concorsi speciali (ma non nella direzione auspicata dalla Società Italiana di Fisica) e al comma 6 pur mantenendo l’incompatibilità tra l’ufficio di assistente e di professore di scuola media  concede l’assunzione della carica di assistente a cattedre di scienze sperimentali “quando non vi si oppongano ragioni didattiche e sotto condizioni da stabilirsi dal regolamento”. Sostanzialmente quanto a tutt’oggi vige nello stato giuridico dei Docenti dei cosiddetti “Decreti Delegati” circa una qualsivoglia forma di  rapporto con la ricerca svolta negli Atenei. La soluzione offerta dalla modifica all’articolo 6 non sembra risolvere la limitazione di fatto alla possibile assunzione di un ufficio  in ambito universitario per un corso di laurea la cui principale finalità era la ricerca (e l’attività didattica un ufficio accessorio.   Almeno per quanto ne è emersa da una ricognizione puntuale del Nuovo Cimento, nessun articolo di Docenti della Scuola Secondaria.Sembra pertanto che il Docente di oggi (a differenza dei Docenti del primo ‘900) non offra contributi scientifici in Fisica e ciò, non tanto per inadeguatezza dei laboratori didattici d’Istituto che in alcuni casi sono dotati di strumentazione di ottimo livello, quanto piuttosto per demotivazione: la professione di Docente (che P. A. Marazzini, in un suo contributo (1), considera “lavoratori a mezzo tempo e a mezzo stipendio”) è  dequalificata al punto di non offrire alcuna carriera all’interno di essa e/o all’esterno di essa, se si eccettuano i soli scatti stipendiali. L’ultima “istituzione” legata al “merito” (il concorso per merito distinto) “sparisce” negli anni ’70 e, ad esempio, a tutt’oggi nessun punteggio è riconosciuto ed  attribuito nelle graduatorie interne d’Istituto per contributi scientifici e/o didattici in Letteratura. La fine dei contributi dei Docenti della scuola secondaria verso la fine degli anni ’30 riflette le conseguenze di una netta separazione di ruoli tra Scuola e Università (mai più sanata) cui non poco hanno contribuito le Leggi 141 e 177 sopra citate. Tutte le considerazioni sociologiche,  legate anche all’opera sindacale,  possono offrire alternative chiavi di lettura del fenomeno e della diversità con l’odierno ruolo del Docente.