Dignità della persona e diritto di cronaca: materia delicatissima
Il Garante per la privacy ,con riferimento al caso di Eluana Englaro circa la diffusione di foto scattate durante il suo ultimo ricovero e la pubblicazione di particolari inutilmente scabrosi resi noti da una persona protagonista di quella vicenda, ha richiamato l’attenzione dei mezzi di informazione di tenere il massimo rispetto non solo delle regole deontologiche che impongono ai media di tutelare sempre la dignità della persona e in particolare del malato,ma anche delle regole giuridiche che vietano la pubblicazione di referti o di documentazione sanitaria,dati cosiddetti sensibili. Sono soggetti deboli,cioè in condizioni di non potersi difendere dall’invadenza di cronisti e fotoreporter. Giusto,quindi, che siano protetti.Il garante ha ricordato spesso che la legge tutela la dignità anche delle persone decedute,i cui diritti possono essere fatti valere da chiunque vi abbia interesse.Il diritto di informazione,garantito dalla nostra costituzione, ha il suo fondamento nella libertà di manifestazione del pensiero,nella libertà di comunicazione ma occorre anche dire che libertà di comunicazione,diritto di sapere devono sempre e comunque rispettare la dignità della persona,contemplato dall’art. 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003,n. 196,codice della privacy. La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata,contempla la carta europea dei diritti. La dignità è divenuto il parametro per la valutazione della liceità del trattamento dei dati personali in ambito giornalistico anche grazie al codice deontologico del 1998 che ha come finalità di contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all’informazione e con la libertà di stampa. I giornalisti,secondo l’art.10 del codice deontologico,nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona,identificata o identificabile,ne devono rispettare la dignità,il diritto alla riservatezza e al decoro personale,specie nei casi di malattie gravi o terminali,e si devono astenere dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico. La pubblicazione è ammessa nell’ambito del perseguimento dell’essenzialità dell’informazione e sempre nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica. Infine,il garante per la protezione dei dati personali ha spesso sottolineato che la legge sulla privacy e il codice di deontologia non sono applicabili in caso di diffusione di informazioni puramente denigratorie o diffamatorie,per le quali sono previste altre forme di tutela nel codice civile e nel codice penale.In pratica le norme in materia di privacy tutelano la riservatezza,l’identità personale e la dignità delle persone in relazione al trattamento lecito e corretto dei dati personali,in particolare in caso di impropria diffusione di dati veri ma riservati.