Nuove norme a tutela dei viaggiatori Alitalia

Sergio Barletta

Oggi, non parleremo della vicenda Aeroporto Salerno Costa d’Amalfi, bensì dell’ Alitalia. Nello specifico,della delibera emessa dall’autorithy a garanzia dei viaggiatori. Infatti, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 3 dicembre 2008, ha prescritto a CAI, Compagnia Aerea Italiana, le misure necessarie per prevenire il rischio di imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose per i consumatori. L’Autorità ha dunque deliberato che, per un periodo di tre anni dalla data di inizio dell’attività di CAI: A) i listini tariffari di CAI dovranno mantenere un’articolazione tale da assicurare ampia copertura rispetto a tutti i segmenti di mercato: le tariffe scontate dovranno essere adeguatamente accessibili in tutti i periodi dell’anno, per tutte le rotte, su ogni volo; B) su ogni volo CAI dovrà garantire la disponibilità di almeno il 10% dei biglietti alla tariffa economy più conveniente tra quella offerta dal Gruppo Alitalia e il Gruppo AirOne sulla medesima rotta, nella corrispondente stagione  precedente. Viene così tutelata la fascia di consumatori più sensibili al fattore prezzo contro il rischio di un ingiustificato incremento dei prezzi a seguito della fusione; C) entro un mese dall’inizio dell’operatività del nuovo vettore aereo dovrà essere istituito un numero verde gratuito dedicato alla gestione dei disservizi in caso di cancellazione o grave ritardo dei voli, insieme a uno spazio informativo sul sito web dedicato all’andamento dell’operativo dei voli, da cui sia desumibile per il consumatore lo stato del proprio volo in relazione a cancellazioni e ritardi. CAI dovrà attivare un servizio di messaggistica per telefonia mobile, che garantisca in tempo reale la piena disponibilità delle informazioni sul volo ai consumatori che ne facciano richiesta. Viene così garantita una migliore fruizione e trasparenza delle condizioni del servizio; D) CAI dovrà garantire, al di là di quanto reso obbligatorio dal regolamento comunitario, il pagamento di un indennizzo, proporzionale al prezzo del biglietto pagato, in caso di cancellazione del volo per i passeggeri che non ricevano adeguata riprotezione (arrivo a destinazione non oltre 2 ore successive all’orario previsto di atterraggio) o nel caso di ritardo prolungato del volo che comporti l’atterraggio del passeggero a destinazione oltre 2 ore successive all’orario previsto. In questo modo verrà favorito un miglioramento del livello qualitativo del servizio, che potrebbe risentire negativamente della minore concorrenza sulle rotte.  In conclusione, mi auguro che la nuova compagnia si risollevi economicamente ma nel contempo rispetti i viaggiatori che sono l’unico strumento attraverso il quale si può raggiungere il successo.