Fondo di garanzia per le vittime della strada
Il primo articolo di questo nuovo anno, trae origine da un una tragedia che ha sconvolto la nostra città nei giorni scorsi. Nello specifico, mi riferisco al tragico investimento stradale nel quale una donna ha perso la vita. Il presunto responsabile dell’incidente, inizialmente si è reso irreperibile ma, successivamente le forze dell’ordine sono riuscite a rintracciarlo. Pertanto, ritengo opportuno fornire qualche informazione relativa al Fondo di Garanzia Vittime della Strada. In particolare, nel caso di fuga o non individuazione del proprietario di un veicolo che causa un incidente stradale e, quindi, resta irreperibile, interviene il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. Tale fondo, è stato istituito con la legge 24 dicembre 1969 n.990. Tale fondo è alimentato dal versamento di contributi gravanti sui premi incassati dalle compagnie assicurative per responsabilità civile. Esso è gestito, sotto il controllo del Ministero delle Attività Produttive, dalla Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici SpA) – Gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada, con la collaborazione di un comitato, presieduto dal Presidente della società, composto da rappresentanti del Ministero delle attività produttive, dal Ministero dell’Economia nonché dalle imprese assicurative e degli utenti di autoveicoli. Il Fondo, ai sensi dell’articolo 283 del decreto legislativo 209 del 7/9/2005, assolve allo scopo di provvedere al risarcimento dei danni causati da: a) veicoli o natanti non identificati, per i soli danni alla persona; b) veicoli o natanti non assicurati, per danni alla persona nonché per danni alle cose con una franchigia, per quest’ultimi, di euro 500,00; c) veicoli o natanti assicurati con imprese poste in liquidazione coatta amministrativa, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose; d) veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario. L’intervento del fondo, nei casi citati, è limitato al massimale di legge vigente al momento del sinistro euro 774685,35 per i sinistri accaduti successivamente al 1° maggio 1993. L’istruttoria e la liquidazione dei danni per i sinistri causati da veicoli a motore e dai natanti non assicurati, non identificati o posti in circolazione contro la volontà del proprietario, è quindi, per legge, di esclusiva competenza dell’impresa designata, individuata in base al luogo di accadimento del sinistro, alla quale va inviata la richiesta di risarcimento dei danni per l’apertura della pratica e nei cui confronti, in caso di mancata definizione transattivi, deve essere esercitata l’azione legale. La designazione delle imprese, attualmente in vigore è stata posta in essere con provvedimento n.2496 del 28 novembre 2006 dell’ ISVAP. Qualora l’incidente è causato da un veicolo assicurato con una compagnia sottoposta alla procedura concorsuale della liquidazione coatta amministrativa, il Fondo di garanzia risarcisce sia il danno alla persona sia il danno alle cose. Il fondo di garanzia vittime della strada, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.190 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.171 del 25 luglio 2003 “ Attuazione della direttiva 2000/26/CEE in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, che modifica anche la direttiva 73/239/CEE e la direttiva 88/357/CEE) art.11 interviene anche nei casi in cui a) sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza degli aventi diritto al risarcimento e causati da un veicolo stazionante abitualmente nel territorio della Repubblica per il quale non è possibile identificare l’impresa di assicurazione; b) sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica e causati da un veicolo non identificato o da un veicolo non assicurato di uno Stato terzo. In conclusione, ritengo che le società assicurative hanno l’obbligo di a porre maggiore attenzione ai propri clienti, fornendo maggiori informazioni più dettagliare quando stipulano un’assicurazione magari fornendo una brochure da allegare alla nota informativa che riporti informazioni anche relativo al Fondo garanzie Vittime della Strada.
il D.L. n° 198/07 ha modificato l’art. 283 L.209/05, ed in sintesi:
1)per i danni subiti da PIRATA, se le lesioni alla persona sono gravi, vanno indennizzati anche quelli alle cose, però con franchigia di Euro 500,00
2) per i danni subiti da auto NON ASSICURATA ora vanno indennizzati tutti i danni senza più la franchigia di Euro 500,00
Devi intraprendere una cuasa per danni a cose. Il problema è il seguente: il mezzo del mio cliente è stato danneggiato da una moto rubata asssicurata con XXXX. Ho fatto la richesta di risarcimento danni alla comp. XXX della moto rubata, ma questa assciurazione mi ha risposto dicendo di dover applicare il risarcimento diretto. Ho inoltrato successivamente la richiesta di risarcimento al fondo di garanzia v. della s.. Quest’ultima mi ha risposto dicendo di rivolgermi alla compagnia assicurativa della moto. Ora devo fare causa. La mia intenzione è quella di citare sia l’assciurazione della moto, che il fondo. Se qualcuno può darmi un ulteriore consiglio, lo accetterò volentieri. Grazie.
Nel luglio scorso sono stata violentemente tamponata da un autocarro che si è poi dato alla fuga. Sto procedendo alla richiesta di risarcimento tramite un legale in quale però sta sostenendo la difficoltà oggettiva dell’impresa proprio in quanto il soggetto che ha causato l’incidente è fuggito. Ritengo di rientrare nell’alveo dei soggetti che hanno diritto al risarcimento e sono certa che il mio avvocato sarà in grado di dimostrarlo in quanto la mia posizione è specificata nell’ipotesi A del decreto legislativo.
Giusto?