Causa di servizio: prescrizione quinquennale, illegittima

Sergio Barletta

Con questo articolo concludiamo l’anno 2008 con una buona notizia per il personale  delle Forze Armate, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia dello Stato, Polizia Penitenziaria, Vigili del Fuoco, Magistratura, Vigili Urbani  e i dipendenti civili della Pubblica Amministrazione che hanno contratto infermità in servizio e per causa di servizio che, mi onoro di rappresentare nella Provincia di Salerno con oltre 1300 iscritti, per la sentenza nr.323 in data 1° agosto 2008 emessa dalla Corte Costituzionale.  La Corte Costituzionale infatti, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 169 del D.P.R. 29 dicembre 1973 nr.1092 ( Approvazione del Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) il quale   recita ” la domanda di trattamento privilegiato non è ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere l’accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte. Il termine è elevato a dieci anni qualora l’infermità sia derivata da parkisonismo.  La sentenza in esame è stata promossa dalla Corte dei Conti della Regione Liguria, a seguito di un  ricorso proposto dalla vedova del capitano di corvetta nei  confronti del Ministero della Difesa. La Corte, con ordinanza del 5 aprile 2007, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 169 del DPR 1092/1973, per violazione dell’art.3 primo comma e dell’art.38 secondo comma della Costituzione. Nello specifico, il provvedimento di diniego impugnato, si fonda sul fatto che sono trascorsi più di cinque anni tra la presentazione della domanda di pensione privilegiata di reversibilità e la cessazione dal servizio del dipendente. La ratio legis di  tale norma si fonda sulle ” conoscenze mediche e scientifiche all’epoca in cui entrò in vigore il  DPR 1092/1973, quando molte infermità non erano ancora note cioè patologie che fossero prive di qualunque manifestazione sintomatica per un arco di tempo superiore a cinque anni. Il successivo progresso scientifico in materia, ” ha messo in luce l’esistenza di altre patologie a decorso lento e latente, il cui periodo di totale assenza di manifestazioni morbose va ben oltre il quinquennio, come in particolare le patologie provocate dall’esposizione all’amianto, la sclerosi multipla, mesotelioma pleurico etc”. Alla luce  di tali considerazioni, la Corte dei Conti, ha   ritenuto che l’art.169 del DPR 1092/1973, facendo “decorrere il termine di decadenza per l’inoltro della domanda di pensione privilegiata dalla data di cessazione dal servizio, anziché dal momento della manifestazione della malattia”, determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti che hanno contratto malattie a normale decorso e lavoratori dipendenti con patologia a lunga latenza” in violazione dell’art.3 della Cost. nonché dell’articolo 38 secondo comma, in quanto stabilisce il diritto dei lavoratori a che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di malattia”.  La Corte, ha evidenziato quindi  l’esistenza di malattie in cui tra la causa della patologia e la relativa manifestazione, intercorre un lungo e non preventivabile periodo di latenza in assenza di alcuna specifica sintomatologia. Pertanto è evidente che quando l’infermità si manifesta successivamente al decorso del termine quinquennale dalla cessazione del servizio, la norma censurata esige irragionevolmente che la domanda di accertamento della dipendenza della infermità dal servizio svolto sia inoltrata entro un termine in cui ancora difetta il presupposto oggettivo (infermità) della richiesta medesima. Ne consegue che, in tali casi, in palese violazione sia dell’art.38, seconda comma, sia dell’art.3 Cost., l’esercizio di un  diritto  risulta pregiudicato ancor prima che venga ad esistenza, determinando quella ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti che hanno contratto malattie a normale decorso e lavoratori dipendenti  con patologia a lunga latenza denunciata dai giudici della Corte dei Conti. Per concludere, la sentenza emessa dalla Corte Costituzionale, la  quale ha  dichiarato illegittimità costituzionale dell’ art 169 del D.P.R.1092/1973, è un atto che  permetterà di valutare con più oculatezza e giustizia le istanze dei tanti servitori dello Stato e della Pubblica amministrazione che hanno contratto infermità  in servizio e per causa di servizio anche se queste si manifestino oltre il termine dei cinque anni dalla data della cessazione dal servizio.

                                                            

                                                                        

2 pensieri su “Causa di servizio: prescrizione quinquennale, illegittima

  1. Ho cessato il servizio il 30.6.2002. nell’ottobre del 2007,ho fatto due infarti-Nel gennaio del 2008,ho presentato istanza di riconoscimento da causa di servizio,con relativo equo indennizzo,e il riconoscimento ai fini della privilegiata.-
    In data 15.09-2009,mi e stata rigettata in quanto presentata dopo i 5 anni dal congedo.Ho fatto presente che la Corte Costituzionale aveva abrogato l’art.169, nella parte in cui stabiliva i termiini in 5 anni,.-
    Ho fatto presente alla Commissione di questa sentenza,-ma loro hanno detto di non esserne a conoscenza,.
    Come posso fare per far valere il mio diritto ?
    Avanti a quale organo Giudiziario devo presentare ricorso ?
    T.A.R. Oppure Corte dei Conti ?

    grazie
    Ciro

  2. La competenza a giudicare le cause di servizio e quindi equo indennizzo in caso di ricorso per il personale militare è il Tar Lazio con sede in Roma. Per il personale civile è il tribunale ordinario dopo il tentativo di concialiazione della circoscrizione. Per quanto attiene la materia pensionistica è la Corte dei Conti. la sentenza della Corte di Costituzionale, come si legge nell’articolo si riferisce a quelle infermità definite lenti e silenti. Ha ricevuto il preavviso di diniego? Sul verbale quale motivazione è stata data? Può contattare L’Unione Nazionale Mutiliati ed Invalidi per Servizio Istituzionale della Provincia di Salerno con sede in Via Fabrizio Pinto n.2 tel. 089 229629 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 al fine di verificare la documentazione presentata all’ Ospedale Militare ed il relativo verbale.

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