Nocera Inferiore: ordinanza comunale per finale Campionato Europeo calcistico

IL SINDACO PREMESSO

che domenica 11 luglio 2021 è prevista la finale del Campionato Europeo di Calcio “UEFA EURO 2020 – Stagione 2021” tra l’Italia e l’Inghilterra;

CONSIDERATO che in data odierna si è tenuta, su iniziativa del locale Commissariato di P.S., un incontro per valutare le iniziative da intraprendere per la salvaguardia della salute e della sicurezza pubblica, anche in considerazione della pandemia da COVID-19 in atto;

TENUTO CONTO che occorre:

● tutelare la tranquillità, sicurezza e la incolumità pubblica prevenendo episodi di rischio dovuti all’abuso di alcool;

RITENUTO di dover disciplinare per l’11/07/2021 le attività di somministrazione e i locali analoghi al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità;

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 19 del 25 giugno 2021 recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni in tema di vendita e consumo di bevande alcoliche. Precisazioni sull’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie”.

RICHIAMATI i poteri conferiti al Sindaco dagli artt. 50 e 54 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

RAMMENTA che in forza dell’Ordinanza Regionale n.19 del 25/06/2021, fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, su tutto il territorio regionale, dalla data del 28 giugno 2021 e fino al 31 luglio 2021:

1. dalle ore 22,00 e fino alle ore 6,00:

a) è fatto divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, da parte di qualsiasi esercizio commerciale (ivi compresi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati) e con distributori automatici;

b) è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali;

c) ai bar, “baretti”, vinerie, gelaterie, pasticcerie, chioschi ed esercizi di somministrazione ambulante nonché agli altri esercizi di ristorazione la vendita di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, è consentita esclusivamente al banco o ai tavoli; d) sono comunque vietati assembramenti per il consumo di qualsiasi genere alimentare ed in particolare di sostanze alcoliche in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

2. È fatta raccomandazione ai Comuni e alle altre Autorità competenti di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto del divieto di assembramenti, in particolare nelle zone ed orari della cd. “movida”.

3. In conformità a quanto previsto dall’Ordinanza del Ministro della Salute 22 giugno 2021, l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all’esterno, resta fermo, tra l’altro, in ogni situazione in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o quando si configurino assembramenti o affollamenti. L’ utilizzo dei detti dispositivi resta pertanto obbligatorio, sul territorio regionale, in ogni luogo non isolato – ad es. nei centri urbani, nelle piazze, sui lungomari nelle ore e situazioni di affollamento- nonché nelle file, code, mercati o fiere ed altri eventi, anche all’aperto, nonché nei contesti di trasporto pubblico all’aperto quali traghetti, battelli, navi.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è punito, ai sensi delle norme del decreto legge n.19/2020 e del decreto legge 33/2020, come modificati in sede di conversione in legge e ss.mm.ii., con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.

Si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente provvedimento, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della strada. Ai relativi procedimenti si applica l’articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. All’atto dell’accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’organo accertatore può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

ORDINA

1. per il giorno domenica 11 luglio 2021 dalle ore 20:00 e fino alle ore 06:00 di lunedì 12/07/2021: a. è vietata la vendita di bevande in vetro per asporto da parte dei pubblici esercizi e il consumo su aree pubbliche. È fatto obbligo ai titolari di detti esercizi pubblici di far consumare sul posto, all’interno del proprio locale o negli spazi attrezzati all’esterno e ad essi pertinenziali purché regolarmente autorizzati , tali bevande in vetro con il divieto assoluto della vendita e della somministrazione a minori di anni diciotto delle bevande alcooliche così come per legge.

2. la chiusura dalle ore 20:00 di domenica 11/07/2021 e fino alle ore 06:00 di lunedì 12/07/2021 degli esercizi esercenti la distribuzione automatica di bevande di qualsiasi tipo. Raccomanda il contenimento delle emissioni sonore attraverso strumenti vari o altoparlanti o casse acustiche, entro limiti di normale tollerabilità. Il Comando Polizia Locale e le altre Forze dell’Ordine sono incaricati della vigilanza e del rispetto di quanto sopra disposto. Si rammenta che: – ai sensi dell’art.14 ter della L. n.125/2001:

“1. Chiunque vende bevande alcoliche ha l’obbligo di chiedere all’acquirente, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta.

2. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto é commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell’attività per tre mesi”. – ai sensi dell’art. 689 del c.p.: “1. L’esercente un’osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un’altra infermità, è punito con l’arresto fino a un anno”.

AVVERTE I SOGGETTI OBBLIGATI CHE:

1. La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata sull’Albo on-line del Comune.

2. La violazione delle disposizioni del presente provvedimento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 ad € 5.164,00 con applicazione delle procedure previste dalla legge 21.11.1981, n. 689.

3. In attuazione del combinato disposto di cui agli artt.17-ter e 17-quater del TULPS e dell’art. 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287 l’attività è sospesa da tre a quindici giorni qualora allo stesso esercente vengano contestate due violazioni alle disposizioni contenute dalla presente ordinanza.

4. Tutte le attività economiche che, provviste di autorizzazione, fanno uso di strumenti sonori per allietare o intrattenere la propria clientela, non dovranno superare i limiti di rumore di cui alla legge 447/1995, ai suoi decreti attuativi e al Piano Comunale di Zonizzazione Acustica vigente.

5. Il Comune, ai sensi dell’art. 14, comma 2 della legge 447/1995, si riserva di effettuare, con l’ausilio di tecnici specializzati e di personale del Comando di Polizia Municipale, controlli fonometrici in orario diurno o notturno nei locali di tutto il territorio comunale. Il personale incaricato dei controlli di cui all’art. 14 della legge 445/1997 può accedere agli impianti ed alle sedi di attività che costituiscono fonte di rumore e richiedere i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l’espletamento delle loro funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall’Ente, ai sensi dell’art. 14, comma 3 della legge 447/1995.

6. Chiunque, nell’esercizio o nell’impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione e di immissione è punito col pagamento di una soma da € 516,45 ad € 5.164,56 ( art. 10, comma 2 legge n. 447/1995).

7. Per l’accertamento delle violazioni si applicano le norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

8. Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni. Al Corpo di Polizia Locale ed a tutte le Forze dell’Ordine è demandato il compito di far rispettare il presente provvedimento.

DISPONE la pubblicazione della presente Ordinanza Sindacale all’Albo Pretorio on-line dell’Ente;

la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata:

al Comando di Polizia Locale; al Commissariato P.S. di Nocera Inferiore; alla Stazione dei Carabinieri di Nocera Inferiore;

alla Compagnia della G. di F. di Nocera Inferiore; all’ARPAC di Salerno;

all’ASL SALERNO-Dipartimento di Prevenzione, al Sig. Questore di Salerno. dalla Casa Comunale,

Il Sindaco Avv. Manlio TORQUATO