Salerno: Banca Monte Pruno, misure sostegno finanziario in D.L. N. 18 del 17/03/2020 – C.D. Decreto “Cura Italia”

Con questa prima analisi, si intende fornire un preventivo studio delle misure più immediate messe in campo dal Decreto “Cura Italia”.

Diverse sono le azioni messe in atto e che mettono le Banche, in prima linea, in questo percorso di supporto e vicinanza al contesto economico e produttivo dell’intero territorio nazionale.

Il documento che segue permette di individuare un primo set di interventi che la Banca Monte Pruno porrà in essere.

Seguiranno ulteriori note esplicative, mentre le Filiali della Banca e gli uffici dell’Area Crediti sono a disposizione telefonicamente e via mail per informazioni e chiarimenti.

MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO PER I PRIVATI (art. 54 comma 1 del D.L. N. 18 del 17/03/2020):

1) Quali fattispecie riguarda?

– Mutui prima casa di importo non superiore ad € 250.000,00: La sospensione delle rate del mutuo è già prevista dal Fondo di Solidarietà istituito con la Legge n 244/2007 (Fondo Gasparrini) ed è rivolta alle famiglie e ai soggetti titolari di un mutuo prima casa (lavoratori dipendenti) che si trovano in situazioni di temporanea difficoltà economica per cessazione del rapporto di lavoro o sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, per decesso o grave infortunio. La sospensione attiene solo il pagamento della quota capitale del mutuo, mentre gli interessi vanno comunque corrisposti. Con il nuovo decreto del 16 marzo “Cura Italia” art. 54, in deroga a quanto previsto dal Fondo, è possibile richiedere la sospensione del mutuo per un massimo di 18 mesi (9 + 9), prorogandone così la scadenza. Il Fondo di cui sopra, provvederà al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione. Oltre ai mutui prima casa, la sospensione del pagamento delle rate si applica anche ai mutui:

− oggetto di operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite ovvero di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n.130;

− erogati per portabilità tramite surroga ai sensi dell’art. 120-quater del testo unico di cui al d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che costituiscono mutui di nuova erogazione alla data di perfezionamento dell’operazione di surroga;

− che, come già specificato infra, hanno già fruito di altre misure di sospensione del pagamento delle rate, purché tali misure non determinino complessivamente una sospensione dell’ammortamento superiore a 18 mesi.

2) Chi può beneficiarne?

– Possono beneficiarne non solo i lavoratori dipendenti che dimostrino, presentando idonea documentazione (provvedimenti del datore di lavoro, cassa integrazione, etc), di aver subito la riduzione dell’orario o la sospensione dal lavoro in seguito all’allarme Coronavirus, ma anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato “in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data (21 febbraio 2020)”, una riduzione del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019, in seguito alla chiusura o alla riduzione del lavoro dovuta alle misure adottate dall’autorità com petente con il diffondersi del Covid-19. Non sarà necessario presentare il modello Isee (Indicatore della situazione economica equivalente).

3) Quali requisiti bisogna avere alla data di richiesta di sospensione?

I beneficiari devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti soggettivi:

− titolo di proprietà sull’immobile oggetto del contratto di mutuo;

− titolarità di un mutuo (a tasso fisso, variabile e misto) di importo erogato non superiore a 250mila euro, in ammortamento da almeno 1 anno.

MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO PER LE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE (ART. 56 d.l. n. 18 del 17/03/2020):

1) Quali fattispecie riguarda?

a) aperture di credito a revoca e finanziamenti a fronte di anticipi, già esistenti alla data del 29/02/2020;

b) finanziamenti non rateali con scadenza contrattuale prevista prima del 30/09/2020;

c) mutui e finanziamenti a rimborso rateale, anche tramite il rilascio di cambiali agrarie, leasing.

2) Quali imprese possono beneficiarne?

Tutte le imprese presentando dichiarazione nella quale viene autocertificata la temporanea carenza di liquidità quale conseguenza del COVID19.

Non possono accedervi quelle imprese le cui esposizioni debitorie siano, alla data di pubblicazione del decreto, classificate come esposizione creditizie DETERIORATE (ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi: scaduti e/o sconfinati, inadempienze probabili, sofferenze).

3) Quali conseguenze comporta la richiesta di sospensione?

In generale è prevista una proroga di 6 mesi, nello specifico:

– per le categorie sub a): non possono essere revocati, in tutto o in parte, fino al 30/09/2020;

– per le categorie sub b): sono prorogati, alle medesime condizioni, fino al 30/09/2020;

– per le categorie sub c): è sospeso il pagamento dei ratei/canoni fino al 30/09/2020 ed il piano di rimborso degli stessi è dilazionato (con tutti gli elementi accessori originariamente previsti e senza alcuna formalità), senza che vi siano oneri accessori per entrambe le parti.

Le aziende possono decidere di sospendere i rimborsi per la sola quota capitale.

4) Quali sono le garanzie per l’intermediario finanziario?

I soggetti finanziatori (banche e intermediari finanziari) sono ammessi, senza valutazione, alla garanzia “sussidiaria” di una seziona speciale del Fondo ex legge n. 662 del 23/12/1996 e nello specifico:

– per le categorie sub a): il 33% del maggior utilizzo al 30/09/2020, rispetto all’importo utilizzato alla data del 17/03/2020 (data di pubblicazione del decreto);

– per le categorie sub b): il 33% dei finanziamenti la cui scadenza è stata prorogata al 30/09/2020;

– per le categorie sub c): il 33% dei singoli ratei scaduti e prorogati al 30/09/2020.