Pagani: all’Albo comunale Decreto Direttiva Operativa

IL SINDACO PREMESSO CHE

– il Consiglio Comunale con delibera n. 62/2019 del 10.09.2019, dopo aver valutato la sussistenza di un deficit strutturale e l’impossibilità ex artt.193 e 194 di garantire la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2019, ha dichiarato il “dissesto finanziario” dell’Ente ai sensi ex art. 244 D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

– tale condizione di dichiarato dissesto, codificata nel secondo semestre 2019 e successivamente (ed in conseguenza) al bilancio di previsione 2019 – 2021 validamente deliberato con atto consiliare n. 43 del 01.06.2019, ha imposto la decorrenza operativa del regime giuscontabile ad esso connesso dal 01.01.2020 e non potendo contare, ope legis, sugli stanziamenti autorizzatori del secondo (2020) e terzo (2021) anno del bilancio di previsione 2019 – 2021 sia perché inadeguati a rappresentare la “reale situazione finanziaria dell’Ente” sia perché comunque revocati con Delibera di G.M. n. 167 del 27.11.2019 poi ratificata con Delibera CC n. 79 del 30.12.2019;

– ad oggi il collegio dei Revisori dell’Ente risulta essere totalmente ed integralmente inadempiente nell’esercizio della sua obbligata azione rappresentata, giusto art. 246 comma 1° TUEL, dal dover elaborare e trasmettere ai competenti organi (Ministero Interno e Corte dei Conti) “la relazione che analizza le cause del dissesto” e sul come ed in che modo si stanno applicando, dal 01.01.2020, i dettami normativi recati dall’art. 250 TUEL;

– con Delibera di G.M. n. 10 del 27.01.2020 è stata disposta, acquisiti i pareri di Regolarità Tecnica (espresso dal Responsabile Area Amministrativa Avv. Serritiello Giuseppe) e di Regolarità Contabile (espresso dal Responsabile Area Finanziaria Avv. Giuseppe Serritiello), la rimodulazione della dotazione organica eliminando le 5 aree esistenti ed introducendo 8 Settori funzionali e anche modificando il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi al fine di consentire al personale categoria D in part time di ricoprire il ruolo di Responsabile di Settore (prima vietato);

– tale Delibera, per come affermato dal Consiglio Comunale in data 28.02.2020 con l’adozione della Delibera avente ad oggetto “ Delibera di CC n. 78 del 30.12.2019. Modifica Indirizzi programmatici e strategici per la gestione dell’Ente fino alle prossime elezioni comunali (proposta n. 23 del 26.02.2020)”, risulterebbe non solo “frutto di un accordo tra la parte politica e la parte gestionale” (non noto al Sindaco ff) ma anche violativa delle linee dettate dal Consiglio comunale con la Delibera n. 53/2019 del 10.07.2019 tanto che quest’ultima è stata revocata (ancorchè inefficacemente stante il fatto che sarebbe stata annullata con un atto di indirizzo quale quello in argomento adottato dal Consiglio Comunale);

 

 

CONSIDERATO CHE

– alla data odierna non solo i competenti uffici dell’Ente non hanno nemmeno abbozzata un’ipotesi di “bilancio Stabilmente riequilibrato”, almeno nella forma indispensabile per comprendere le effettive entrate considerabili e – conseguentemente – le spese sostenibili per far fronte alla gestione dei servizi indispensabili di cui al DM Ministero Interno 22.05.1993 qui inteso come integralmente riportato, ma non hanno nemmeno codificato e quantificato i seguenti elementi indispensabili per consentire la gestione dell’Ente a termini art. 250 comma 1° TUEL:

a) le somme di spesa definitivamente previste, come articolate per Interventi, per tale bilancio (2020)

b) le entrate “accertate” che definiscono i limiti delle spese assumibili di cui al punto a);

c) i limiti di spesa, di cui alla lettera a), utili e definiti (al netto effettivo delle eventuali riduzioni attuate e/o attuabili) per conseguire l’equilibrio finanziario dell’ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta con particolare riferimento al quantum di FCDE da prevedere obbligatoriamente;

d) i “servizi indispensabili” (e le attività di dettaglio di essi), tra quelli di cui al D.M. Ministero Interno 28.05.1993 ad oggi ancora in vigore, che risultano essere sicuramente finanziati e per quale importo definitivo di dettaglio;

– alla data odierna gli Uffici dell’Ente non hanno ancora proceduto agli adempimenti obbligati di cui all’art. 259 commi 6° e 7° TUEL e, soprattutto, non hanno proceduto alla determinazione della spesa riferita al personale a tempo indeterminato dell’Ente – essendo acclarato che nessuna spesa per personale a tempo determinato né per consulenze e collaborazioni può essere considerata e/o prevista – per verificare la compatibilità di essa, una volta valutata e considerata anche quella riferita al personale a tempo indeterminato e determinato in organico alle partecipate  Pagani Servizi Srl e Farmacia Comunale con esclusione di quella riferita all’Azienda Speciale “Pagani Ambiente” fino a che mantiene il ruolo di Soggetto Gestore del Ciclo Integrato dei rifiuti, con il limite di spesa massimo insuperabile per tale fattispecie pari ad € 5.655.430,56 peraltro mai rispettato negli esercizi finanziari dal 2015 al 2019 compreso in cui l’Ente ha operato ed agito in regome di “riequilibrio finanziario pluriennale” con un limite di spesa massimo codificato e garantito (nel piano di Riequilibrio) pari ad € 5.074.00,00;

– in tal senso si registrano, ed acquisiscono come elementi confermativi dell’inadempimento a carico degli uffici competenti anche in termini di “Controllo Analogo sulle partecipate” e di Controllo di gestione sulle attività dell’Ente nonché a carico dei Collegi di revisione che si sono succeduti dal 2015 al 2019, le note inoltrate dal Responsabile Settore Affari Generali rimaste inevase ed inascoltate alla data odierna con conseguente impossibilità, perlo stesso Settore, di procedere conformemente alle disposizioni normative in vigore;

 

 

RILEVATO CHE

– con DPR 13.02.2020 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione cui compete la gestione esclusiva della MASSA ATTIVA e di quella PASSIVA formatasi al 31.12.2019;

– la costituzione della Massa Passiva è stabilita dall’art. 254 comma 3° TUEL ed è composta da:

a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all’articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato;

b) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell’articolo 248, comma 2;

c) i debiti derivanti da transazioni compiute dall’organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7”;

– per “debiti di bilancio” si intendono, ope legis, “obbligazioni giuridiche perfezionate ma non assolte, in termini di materiale liquidazione e pagamento, entro l’esercizio finanziario in cui l’impegno è stato assunto”;

– pertanto tali “debiti di bilancio” sussistenti al 31.12.2019, e che in regime ordinario sarebbero stati trasferiti all’esercizio successivo come Residui passivi, oggi – stante il regime di dissesto – rientrano nella MASSA PASSIVA (di esclusiva competenza gestionale della CSL) ed in quanto tali non suscettibili di pagamento da parte degli Uffici dell’Ente (se non previamente autorizzati dalla stessa CSL) al fine di non alterare “la par condicio creditorum” privilegiando pagamenti di UNI rispetto ad ALTRI;

– alla data odierna, stante anche alla nota della Segretaria Generale quale Responsabile del Settore Finanziario prot. 8601 del 25.02.2020 (ALL. 01), non sono state adottate le Determinazioni (da parte dei responsabili di Settore interessati) con le quali quantificare “ le entrate dell’Ente sulla base di: a) verifica delle ragioni di credito; b) sussistenza di un idonei titolo giuridico; individuazione del debitore e/o dei debitori; c) quantificare l’ammontare del credito; 4) fissare la scadenza presuntiva dell’incasso nell’anno corrente”;

– ope legis l’accertamento, per determinate entrate (diritti pubbliche affissioni, proventi servizi cimiteriali, proventi servizi diversi, proventi da utilizzo strutture pubbliche, etc.), risulta essere possibile solo “per cassa” mentre per altre entrate (imposta COSAP, imposta sulla Pubblicità, Illuminazione votiva, etc.) solo in presenza di compiuta ed approvata lista di carico e/o ruolo;

ATTESO CHE

– i trasferimenti erariali certi e garantiti dallo Stato, pari per l’anno 2020 ad € 6.543.406,36 (All. 02), risultano essere prioritariamente ed obbligatoriamente destinati a sostenere e garantire le spese riferite al personale in organico (ad oggi non quantificate nella certezza compiuta ma non inferiori a 5.600.000,00 per come comprensivi del Fondo Salario accessorio parte stabile e delle indennità di funzione e di risultato e al netto di quelle riferite alle partecipate), ai consumi energetici e telefonici riferiti agli Uffici Comunali ed alle Scuole  (circa 320.000,00 euro nell’anno 2019), ai consumi della pubblica illuminazione (circa 600.000,00 anno 2019), per cui risultano totalmente inutilizzabili per altre e diverse spese anche se derivanti da contratti in essere (Pagani Servizi Srl, Servizi cimiteriali, Applicativi informatici, canoni di locazione passiva, etc.) e/o da spese ope legis (indennità di funzione Organi collegiali quali Collegio dei Revisori – Nucleo di Valutazione – Sindaco – Giunta – Presidente del Consiglio Comunale – indennità di presenza Commissioni Consiliari e Consiglio Comunale);

– il ruolo TARI, destinato a coprire integralmente ed esclusivamente il Ciclo Integrato dei rifiuti sul territorio comunale, è stato determinato con il PEF anno 2020 (redatto dal soggetto gestore ASPA) ed impone una spesa per il bilancio comunale, come destinata al pagamento (quale utente/ricevente) dei servizi ad esso resi (pulizia area mercatale, pulizia aree verdi ed attrezzate, raccolta e smaltimento rifiuti cimiteriali, raccolta e smaltimento rifiuti da diserbaggio stradale, pulizia caditoie e connesso smaltimento dei residui liquidi e solidi raccolti, etc.) pari ad € 450.000, circa non gravanti né gravabili sull’utenza generalizzata costituita dai contribuenti, cui deve essere fatto fronte obbligatoriamente e preliminarmente con le entrate della fiscalità generale;

– laddove la gestione TARI dovesse essere riconsiderata e riportata nel bilancio comunale (ancorchè non possibile allo stato della normativa in vigore), e laddove l’Ente dovesse mantenere in capo a sé i servizi di riscossione dell’imposta sulla pubblicità e di illuminazione votiva, si determinerebbe la formazione di un obbligato accantonamento per FCDE pari a circa 4 MLN di euro che sommato alla quota a pagarsi per servizi resi da ASPA come prima ricordato ed alla quota obbligatoria per rimborso interessi e quota capitale mutui in ammortamento, esaurisce totalmente le ulteriori due entrate certe rappresentate dall’IMU (4 MLN circa anno 2019) e Addizionale IRPEF (1,7 circa anno 2019);

– conseguenza di tanto è che, se considerato il FCDE e le nome in vigore che impongono la destinazione degli oneri di urbanizzazione e dei proventi da parcheggi per finalità diverse da quelle riferite alla copertura di spese correnti generiche ancorchè obbligatorie nonché le conseguenze derivanti dal mancato adempimento in essere anche rispetto agli obblighi imposti dall’art. 251 e art. 259 comma 3° TUEL per la parte in cui si riferisce alla necessità di determinare il livello delle entrate riferite ad imposte e canoni patrimoniali nonché di riorganizzare i servizi di riscossione (che sono state con la TARI una delle concause maggiori del deficit strutturale che ha imposto la dichiarazione del dissesto), permarrebbero e permangono tutte le condizioni di deficit strutturale che hanno imposto “la dichiarazione di dissesto finanziario” e rimarrebbero e rimangono “non finanziariamente coperte con entrate certe” spese obbligate (organismi collegiali largamente intesi, contratti in essere riferiti a Pagani Servizi ed ai Servizi cimiteriali pari a circa 1 MLN annuo, contratti riferiti agli applicativi informatici, quota FUA Agro Solidale 2020 per € 600.00,00, etc.);

– le entrate non ripetitive eventualmente considerabili, come quelle riferite e riferibili a recupero di imposte (pubblicità e Cosap) – Tariffe (TARI anni 2018 e 2019) – Tasse (IMU) e canoni (di locazione alloggi ERP, illuminazione votiva, etc.) anni pregressi a tutto il 31.12.2019, oltre a determinare accantonamenti per FCDE (che decurterebbero ulteriormente ed obbligatoriamente le entrate da fiscalità generale di competenza 2020) sono anche e solo destinate e destinabili ad integrare la MASSA ATTIVA da trasferire alla gestione della CSL;

– ulteriori entrate non ripetitive, di competenza 2020, sono esclusivamente destinate e destinabili a “spese non ripetitive” da elencare obbligatoriamente al Bilancio Stabilmente riequilibrato e sostenibili solo in presenza di avvenuto accertamento e incasso;

CONSIDERATO ULTERIORMENTE CHE

– per norma, Statuto e Ordinamento degli Uffici e Servizi in vigore al Sindaco competono, tra l’altro:

a) la vigilanza ed il controllo sulle attività degli Uffici e dei Responsabili di Settore anche al fine di verificarne la conformità ale leggi ed agli indirizzi programmatici attribuiti;

b) la direzione unitaria ed il coordinamento dell’attività politico-amministrativa del Comune;

c) il potere di impartire direttive in ordine agli indirizzi funzionali e amministrativi del Comune;

– nell’ambito di tali poteri/attività ha rilevato la sussistenza di una confusione programmatica ed amministrativa che, oltre a produrre una gestione operativa nei primi due mesi di sostanziale  violazione dell’ordinamento in vigore e della par condicio creditorum, sta generando una situazione di sostanziale blocco delle attività dell’Ente e di creazione di danni irreparabili e, soprattutto, sta delineando l’impossibilità di redigere ed elaborare un’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato inadeguato ad eliminare il consistente deficit strutturale che ha imposto il “dichiarato dissesto finanziario” come dimostrato con la tabella ALL. 03 (simulante ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato secondo il regime ordinario) e ALL. 04 (simulante ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato come delineato con i provvedimenti anche consiliari adottati il 30.12.2019 nn. 78 e 80);
– in tal senso è stata rilevata una gestione operativa, attuata da gran parte dei Settori dell’Ente con il consenso del Settore Finanziario ed in assenza di ogni controllo da parte del Collegio dei Revisori, che continua ad essere esercitata come se l’Ente agisse, anche dal 01.01.2020, in regime ordinario (liquidazione debiti di bilancio riferiti all’esercizio finanziario 2019, Liquidazione di Salario accessorio pur in assenza della costituzione del Fondo e della quantificazione della spesa del personale, incarichi di consulenza extra dotazione organica, impegni di spesa senza determinazione dell’accertamento dell’entrata, etc.) anziché in regime di “dissesto finanziario” e con l’obbligo, stante l’assenza di ogni ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato (anche in bozza) di operare ed agire solo ed esclusivamente nel rispetto integrale delle disposizioni normative recate dall’art. 250 TUEL;

– il Consiglio Comunale ha adottato atti consiliari parziali e non conformi alle disposizioni normative in vigore (Aliquota IMU non e Aliquota Addizionale IRPEF con decisioni di agevolazioni non determinate in termini di quantum e non valutate in termini di compatibilità con le possibilità del Bilancio Stabilmente riequilibrato ) nonché atti/provvedimenti di natura economica nella forma dell’atto di indirizzo (ovvero non decisionale) e senza l’acquisizione preventiva del parere di regolarità contabile e di quello del Collegio dei Revisori (Proroga contratti Pagani Servizi Srl) nonché, e non per ultimo, atti di indirizzo (ancorchè inefficaci ed inattuabili) con i quali però avrebbe annullato provvedimenti consiliari e giuntali decisionali con conseguenti riverberi negativi e peggiorativi sull’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;

– tale confusa situazione gestionale deriva da un’assenza totale di coordinamento gestionale dell’apparato burocratico e, anche, da un’assenza di Direttiva operativa (per gli Uffici e Servizi dell’Ente) che sarebbe dovuta essere emanata dal Segretario Generale anche quale Responsabile del Servizio Finanziario;

– altresì deriva da comportamenti gestionali ed operativi effettuati per consuetudine e sulla scorta di convinzioni gestionali che sembrano non aver ancora compreso che il regime di dissesto finanziario impone cambio di passo e di operatività in forma rilevante e sostanziale nonchè per adempiere asetticamente a volontà di rappresentanti istituzionali formalizzate verbalmente e anche in assenza di potere a poter far tanto;

– tali comportamenti, rilevati e rilevabili per tabulas, stanno causando danni irreparabili all’Ente e stanno pregiudicando seriamente ogni possibilità di gestione futura dell’Ente e, soprattutto, ogni possibilità di eliminare il deficit strutturale rilevante che caratterizza l’Ente e che ha indotto il dichiarato dissesto finanziario;

– la gravità della situazione finanziaria impone la necessità che il Sindaco FF supplisca alle carenze di coordinamento gestionale rilevate e descritte ed agisca in concreto emanando, con Decreto, specifica Direttiva operativa cui gli Uffici debbono conformarsi al fine di cessare i comportamenti anomali in atto e di adeguare la propria azione amministrativa alle regole imposte dal dissesto finanziario ed alle esigenze di governo dell’Ente rappresentate anzitutto dal dover assicurare la funzionalità dei servizi e la garanzia del posto di lavoro del personale comunale e delle partecipate seriamente compromessa se si persegue sulla strada della confusione operativa oggi imperante;

TANTO PREMESSO

DECRETA

01) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;

02) Emanare l’allegata DIRETTIVA OPERATIVA (ALL. 05) chiedendo ai Settori competenti di adeguarsi ad horas ad essa cessando le attività anomale, e per tanti aspetti anche irregolari, che oggi sono messe in atto;

03) Trasmettere copia del presente decreto al Segretario Generale, ai Responsabili dei Settori, al Collegio di Revisione, all’OIV;

04) Demandare al Responsabile Settore Affari Generali dell’Ente di trasmettere copia del presente Decreto, e dei relativi allegati, al Presidente del Consiglio Comunale, ai singoli Consiglieri Comunali, alla Commissione Straordinaria di Liquidazione, al Prefetto di Salerno, alla Commissione Centrale per la Finanza Locale e gli organici degli enti dissestati, alla Corte dei Conti Procura e alla Corte dei Conti Sezione Controllo;

05) Disporre e specificare che il presente Decreto è assunto per obblighi di controllo e di vigilanza in capo al Sindaco, per obblighi imposti dalla necessità di far cessare i comportamenti gestionali anomali in atto;

06) Disporre che il presente Decreto può essere revocato in caso di necessità;

07) Pubblicare il presente Decreto nella sezione specifica del sito istituzionale denominata “Amministrazione Trasparente”.

 

Il Sindaco