Nocera inferiore: Associazione Giorgio Ambrosoli, Lunedì a Palazzo di Giustizia presentazione seminario su “La prova scientifica”

Bianca Fasano

Organizzato dall’Associazione Giorgio Ambrosoli di Salerno, con gli onorevoli patrocini del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Nocera Inferiore, dell’A.G.I (Associazione grafologica italiana), dell’Ordine Nazionale Biologi, dell’Associazione culturale e scientifica Unibiofor (Unione dei Biologi Forensi Italiani), Lunedì 17 giugno 2019, dalle ore 15.30 alle ore 18.30, presso il Palazzo di Giustizia di Nocera inferiore, Aula “Biblioteca”, verrà presentato il seminario sul tema “La prova scientifica”.

Moderatore della serata, l’Avvocato Pasquale D’Aiuto, Foro di Salerno, Fondatore e Segretario dell’Associazione Giorgio Ambrosoli Salerno.

Ad introdurre la serata saranno i saluti di:

Dott. Vito Colucci, Presidente f.f. del Tribunale di Nocera Inferiore; Dott. Antonio Centore, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore; il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore; Dottoressa Filomena Ventre, Presidente A.G.I. Campania; Dott. Raffaele Battista, Presidente Associazione Giorgio Ambrosoli Salerno.

Relatori e Temi:

Dott. Giuseppe Santorelli, Perito grafico forense, Membro ordinario dell’Accademia Italiana Scienze Forensi, nonché dell’Associazione Grafologica italiana, cultore della materia criminalistica, che parlerà su: -“L’accertamento grafico forense alla luce delle nuove linee guida europee.”-

Dott. Eugenio D’Orio, Biologo Genetista forense, docente di genetica forense presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, sul tema: -“La prova genetica: profili scientifici e di diritto”-

Dott. Luigi Levita, Magistrato, che tratterà. “Metodo scientifico e motivazione” –

Avv. Gianluca D’Aiuto, foro di Vallo della Lucania, Professore a contratto di Diritto penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università telematica “Pegaso”, presenterà il tema:-“La prova scientifica”-

Gli argomenti trattati dal convegno, in linea generale dedicati alla “prova scientifica” (con particolare riferimento alla grafologia, anche rispetto al Codice Deontologico europeo, che ha lo scopo di definire i diritti e i doveri dei grafologi desiderosi di praticare la loro professione secondo un’etica professionale comune), fanno riferimento anche all’utilizzabilità processuale delle indagini condotte con l’ausilio delle scienze forensi. Occorre, difatti, tenere sempre presente che nell’ordinamento giudiziario italiano (in cui vige il principio del libero convincimento del giudice), sarà il magistrato giudicante (definito peritus peritorum, ovvero il perito dei periti) a decidere in riferimento dell’importanza da assegnare agli elementi di prova emersi. Tuttavia, a prescindere dalla necessità per le parti di impiegare personale qualificato durante le operazioni di accertamento e di seguire meticolosamente la procedura, allo scopo di non rischiare contestazioni  in dibattimento, la prova scientifica, per risultare degno di fede in tribunale, deve essere legittimata dalle generali accettazioni da parte della comunità scientifica di riferimento (principio Frye)[1] e – quando si tratta di un metodo scientifico nuovo o di alta specializzazione o controverso – deve rispettare i cosiddetti criteri Daubert. Per questi ultimi, necessita che il giudice, in sede di ammissione della prova, determini la ripetibilità dell’esperimento per mezzo di fatti, la condizione di conferma della regola indicata, la sua sottoposizione alla prova di smentita (falsificazione), l’aver reso noto il metodo alla comunità scientifica ed il livello di errore che proviene dall’applicazione della legge scientifica.

I suddetti vincoli provengono da due emblematiche sentenze statunitensi: la sentenza Frye (1923) e la sentenza Daubert (1993).[2]

Con la sentenza Frye venne stabilito il criterio fondamentale che rende una prova scientifica ammissibile, ossia il fatto che essa deve essere in linea di massima accettata dalla comunità scientifica.

[1] Con la sentenza Frye, (1923) venne stabilito il criterio fondamentale che rende una prova scientifica ammissibile, ossia il fatto che essa deve essere generalmente accettata dalla comunità scientifica.

[1] “Criteri Daubert” (dal nome della Sentenza del 1993 che per prima nel nord America ha indicato i canoni di interpretazione della prova scientifica nel processo penale)

L’attività formativa è accreditata dal CNF, tramite il COA Nocera Inferiore (n. 3 crediti), nonché dall’Associazione Grafologica Italiana (n. 3 crediti).

L’ingresso in sala è libero, con identificazione e firma all’ingresso ed all’uscita ai fini formativi.

 



[1] Con la sentenza Frye, (1923) venne stabilito il criterio fondamentale che rende una prova scientifica ammissibile, ossia il fatto che essa deve essere generalmente accettata dalla comunità scientifica.

[2]Criteri Daubert” (dal nome della Sentenza del 1993 che per prima nel nord America ha indicato i canoni di interpretazione della prova scientifica nel processo penale)