Baronissi: amministrative, candidato Moscatiello “Candidato Valiante Sindaco, inelleggibile”

 Ineleggibilità candidato sindaco Gianfranco Valiante: è stato richiesto parere in merito alla questione ad uno studio di avvocati amministrativisti per confermare quanto dichiarato dal candidato sindaco Giovanni Moscatiello durante la conferenza stampa congiunta.

In allegato lo studio relativo con le dovute conclusioni.

STUDIO LEGALE ASSOCIATO

Prof. Avv. FELICE LAUDADIO

Napoli, 20 maggio 2019

PARERE

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Prof. Avv, FELICE LAUDADIO

Si riscontra la richiesta di parere del sig. Giovanni Moscariello, in ordine alla condizione di ineleggibilità alla carica di Sindaco del Comune di Baronissi del sig. Gianfranco Valiante, in relazione alla ipotesi prevista dall’att. 60, co. 1, n. 11 del D.Lgs 267/2000.

Il quesito posto all’attenzione del sottoscritto può essere risolto nei termini che seguono.

Il sig. Valiante è candidato alla carica di Sindaco del Comune di Baronissi per le elezioni amministrative del 26 maggio p.v..

Ha ricoperto la carica di Sindaco del medesimo Ente comunale dal giugno 2014 e fino al 18 febbraio c.a., a causa dello scioglimento anticipato del Consiglio Comunale.

Lo stesso ricopre, tutt’ora, la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Azienda Speciale Consortile denominata Consorzio Sociale “Valle dell’Irno” Ambito S6 (di seguito azienda speciale consortile).

Carica, quest’ultima, svincolata dalle sorti del mandato elettivo già ricoperto in seno all’Ente locale consorziato.

L’art. 60, comma 1, n. 11, del D.Lgs 267/2000 stabilisce che “non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale,

consigliere metropolitano, provinciale e circoscrizionale […] gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione 0 coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia”. Il comma 2, dell’art. 60 cit. stabilisce che ‘In caso di scioglimento anticipato delle rispettive assemblee elettive, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le

funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento.”

Il comma 3 dell’art. 60 cit. statuisce ulteriore eccezione di inefficacia della causa di ineleggibilità di cui al n. 11, comma 1, in ipotesi di cessazione dalle funzioni ‘per dimissioni, trasferimento, revoca dell’incarico 0 del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature”.

Nel caso di specie, la Azienda Speciale Consortile è stata costituita dai Comuni di Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Fisciano, Mercato $S. Severino e Siano per la gestione delle politiche sociali nell’Ambito Territoriale S6.

A norma dell’art. 1 dello Statuto del Consorzio Sociale “VALLE DELL’IRNO” Ambito $6, Azienda Speciale Consortile è Ente strumentale degli Enti locali consorziati, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto.

Persegue le finalità tipiche degli Enti Locali cui fa capo e si pone in relazione di “dipendenza” rispetto ai singoli Comuni consorziati, in

conformità a quanto stabilito dagli artt. 31, co. 8 e 114 del TUEL.

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È principio consolidato nella Giurisprudenza Amministrativa che ‘Un consorzio fra enti locali per la gestione in comune di servizi pubblici locali, in assenza di disposizioni normative diverse dalla mera definizione contenuta nell’art. 25 comma 1, ). 8 giugno 1990 n. 142 — che richiama le norme di cui al precedente art. 23 in materia di aziende speciali -, va inteso a guisa di azienda speciale degli enti che l’hanno istituita, ossia come ente strumentale per l’esercizio in forma associata di servizi pubblici e fa parte del sistema amministrativo di ciascuno degli enti associati”. (Cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. V, 09/05/2001, n. 2605)

È pacifico che le aziende speciali sono enti strumentali dipendenti dal comune, istituiti per l’esercizio di servizi sociali pubblici in alternativa alla gestione diretta del Comune.

Le stesse costituiscono parti del Comune nel quadro unitario del suo assetto ordinamentale, nonostante il riconoscimento, per ragioni funzionali della personalità giuridica e della capacità di compiere tutti i negozi giuridici necessari per il raggiungimento del loro fine; pertanto gli atti emanati configurano determinazioni riferibili all’ente territoriale che incide, oltretutto, sui processi decisionali dell’azienda speciale attraverso un ampia ingerenza negli atti gestionali e organizzativi.

Nella fattispecie la natura consortile dell’Azienda speciale, che il dr.Valiante presiede, è configurabile quale ente strumentale dipendente di ogni singolo comune e pertanto del Comune di Baronissi, che peraltro ha il ruolo di capogruppo dello stesso.

Dalla ricostruzione che precede è evidente che il sig. Valiante, attuale Presidente dell’Azienda Speciale Consortile costituita, tra gli altri, dal Comune di Baronissi, ricade nelle ipotesi di ineleggibilità previste dall’att. 60, comma 1, n. 11, del D.lgs 267/2000.

E ciò in quanto:

(i)        è Amministratore con funzioni di rappresentanza di una Azienda Speciale Consortile dipendente dal Comune di Baronissi;

(ii)      non può beneficiare della esclusione normativa prevista dal comma 2 del Part. 60 del ‘T.U.E.L. in quanto, non ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Presidente del C.d.A. entro il termine di giorni 7 dallo scioglimento anticipato del Consiglio Comunale decorrente dal 18 febbraio 2019;

(iii)   non può beneficiare della esclusione normativa prevista dal comma 3 dell’art. 60 del T.U.E.L. in quanto, non ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Presidente del C.d.A. entro il termine fissato per la presentazione delle candidature.

Nei sensi che precedono, si rassegnano le conclusioni del presente parere

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