Salerno: Celano scrive alle Autorità comunali per vicenda Soget

Con sentenza n. 04246/2018 pubblicata il 26.06.2018, il TAR Campania ha respinto il ricorso della SOGET S.p.A. contro il Comune di Torre Annunziata presentato per l’annullamento dell’esclusione disposta nei confronti della ricorrente, condannandola al pagamento delle spese processuali e confermando, dunque, di fatto, le motivazioni che avevano indotto l’Ente all’esclusione.

In particolare, nella sentenza, allegata alla presente, si evince che l’esclusione della SOGET dalla gara in questione è stata disposta ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. C e lettere f bis e f ter del d.lgs. 50/16 ed in base alle linee guida n. 6 dell’ANAC, “per essere venuta meno, relativamente ai servizi prestati presso i Comuni di Salerno e San Vitaliano, all’obbligo di dichiarare tutte le situazioni ed eventi potenzialmente rilevanti ai fini del possesso dei requisiti di partecipazione in ordine generale e, più precisamente, per non aver dichiarato, quanto ad una penale contrattuale irrogatale dal Comune di Salerno nell’anno 2016, che il provvedimento di irrogazione della sanzione era stato annotato nel casellario tenuto dall’ANAC in data 11.10.2017 (avendo affermato, invece, che <<non risulta ancora iscritto al casellario ANAC>>) e per non aver reso alcuna dichiarazione specifica in merito ad altrA penalE irrogatale nel maggio del 2017 dal Comune di San Vitaliano.

Legittimamente, dunque, per il TAR Campania la stazione appaltante avrebbe precluso alla SOGET S.p.A. la partecipazione alla gara per dichiarazione non veritiera. Appare, dunque,

ormai ineludibile la nuova iscrizione nel casellario ANAC  come richiesto dal Comuue di Torre Annunziata, per falsa dichiarazione, che comporterebbe in conseguenza l’interdizione per  mancato  possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del codice degli appalti per la partecipazione alle gare per due anni.

Si rammenta ancora che la sentenza del Consiglio di Stato n. 5/2015, ribadendo la costante Giurisprudenza, esplicita con chiarezza che appare necessario che i requisiti richiesti in capo all’esecutore dei contratti per la partecipazione permangano per l’intera durata del contratto e non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione delle richieste di partecipazione alle procedure di affidamento.

Si ritiene, dunque, che non si possa più fingere di nulla ed appare ineludibile e doveroso un intervento immediato dell’Amministrazione e dei vari responsabili in indirizzo.

La SOGET S.p.A., “braccio armato” ,per anni utilizzata dalla vorace Amministrazione progressista, per far cassa e resistere in ogni modo dal default,  parrebbe non avere più i requisiti e per questo è stata legittimamente esclusa dalle gare in altri Enti.

Si chiede, pertanto, di conoscere se e quali provvedimenti l’Amministrazione intenda assumere per i fatti segnalati ed in ottemperanza alle disposizioni normative ed alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5/2015 a conferma della costante giurisprudenza.

 

Il Consigliere comunale

Roberto Celano