Salerno: adempimenti in materia di propaganda elettorale

In vista dello svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di domenica 4 marzo 2018 sul sito www.prefettura.it/salerno/  nella Sezione “ Politiche 2018 – Circolari e decreti”   è stata pubblicata la circolare n. 2117 dell’8.1.2018 concernente, tra l’altro, gli adempimenti in materia di propaganda elettorale.

Area II bis“ Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali”

 Sommario

a) Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale

b) Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale

c) Inizio della propaganda elettorale. Divieto di alcune forme di propaganda

d) Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili

e) Uso di locali comunali

f) Agevolazioni fiscali

g) Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti

demoscopici

h) Inizio del divieto di propaganda elettorale          

 

a) Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna

elettorale

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e per tutto l’arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge n. 28/2000 in materia di parità di accesso ai mezzi d’informazione e di comunicazione politica.

Si fa riserva di rendere noti gli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei provvedimenti che saranno adottati in materia di par condicio dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

 

b) Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale (legge 4 aprile 1956, n. 212)

Le giunte comunali, dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione, quindi, da martedì 30 gennaio a giovedì 1° febbraio 2018, dovranno stabilire e delimitare, in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti, distintamente per ciascuna elezione, gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati o candidature uninominali.

In particolare, le giunte dovranno provvedere, entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull’ammissione delle candidature, all’assegnazione di sezioni dei predetti spazi distintamente per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica.

In relazione al sistema elettorale recato dalla legge 3 novembre 2017, n. 165, per la Camera e il Senato, ciascun candidato uninominale e ciascuna lista collegata al candidato stesso hanno diritto all’assegnazione di distinti spazi, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212. Per ottimizzare l’assegnazione degli spazi di propaganda elettorale e per consentire agli elettori di associare più agevolmente i nominativi dei candidati uninominali alle liste rispettivamente collegate, si ritiene che i tabelloni per l’affissione dei manifesti di propaganda di ciascun candidato

uninominale siano affiancati da quelli delle liste rispettivamente collegate, seguendo lo stesso ordine progressivo risultante dai sorteggi che verrà riportato sui manifesti e sulle schede (candidato uninominale e poi liste ad esso collegate e così via).

Affinché i comuni siano messi in grado di provvedere al predetto adempimento, le decisioni degli organi competenti all’esame e all’ammissione delle candidature dovranno essere immediatamente comunicate, oltre che alle Prefetture- U.T.G. competenti, anche ai sindaci dei comuni stessi.

Non appena gli Uffici centrali circoscrizionali (per l’elezione della Camera) e gli Uffici elettorali regionali (per l’elezione del Senato) – a seguito delle decisioni dell’Ufficio elettorale centrale nazionale sugli eventuali ricorsi o dello scadere del termine per ricorrere – avranno comunicato alle Prefetture-U.T.G competenti, anche ai fini della stampa dei manifesti e delle schede di voto, le candidature uninominali e le liste di candidati definitivamente ammesse, con i rispettivi contrassegni e numeri d’ordine definitivi risultanti dai sorteggi, le SS.LL. dovranno comunicare immediatamente tali dati ai comuni delle rispettive province, per l’assegnazione degli spazi di propaganda elettorale da parte delle giunte comunali.

 

c) Inizio della propaganda elettorale. Divieto di alcune forme di propaganda (art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130).

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da venerdì 2 febbraio 2018, sono vietati:

– il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;

– la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;

– la propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno possono tenersi riunioni elettorali senza l’obbligo di preavviso al Questore.

d) Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili.

Nel medesimo periodo, e quindi da venerdì 2 febbraio 2018, l’uso di

altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all’art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130.

Tale forma di propaganda è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi (art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, come sostituito dall’art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n.610).

 

e) Uso di locali comunali (art. 19, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515).

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, i comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nelle competizioni elettorali, in misura eguale tra loro, i locali di proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

 

f) Agevolazioni fiscali (art. 18 della legge 10 dicembre 1993, n. 515).

Nei 90 giorni precedenti le elezioni, per il materiale tipografico, l’acquisto di spazi d’affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l’affitto di locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste e dai candidati, si applica l’aliquota IVA del 4 per cento.

 

g) Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici.

Nei 15 giorni antecedenti la data di votazione, e quindi a partire da sabato 17 febbraio 2018, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato – ai sensi dell’art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 – rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l’attività di istituti demoscopici diretta a rilevare, all’uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

Cio’ premesso, si rappresenta l’opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all’interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione (dopo le 23 di domenica 4 marzo 2018), purche’ non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

 

h) Inizio del divieto di propaganda elettorale (art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212)

Dal giorno antecedente quello della votazione, e quindi da sabato 3 marzo 2018 e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Inoltre, nei giorni destinati alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall’ingresso delle sezioni elettorali.

E’ consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.”

 

Pertanto, nel chiedere, in particolare, ai Signori Sindaci di dare immediata notizia del contenuto della presente circolare agli addetti agli uffici preposti, si trasmette, per i profili di  rispettivo interesse, la circolare medesima.

 

IL DIRIGENTE L’AREA II BIS

(Giugliano)