Immobili e la futura imposizione fiscale

Daniele Imparato*

Gli immobili, in Italia, producono redditi di fabbricati che sono unitari e sono interamente imputati ai soggetti che ne hanno la proprietà od il diritto reale di godimento. Il reddito di fabbricati è costituito dal reddito medio ordinario ritraibile dalle unità immobiliari urbane e, cioè, da fabbricati e da altre costruzioni stabili o da loro porzioni suscettibili di reddito autonomo. Le aree occupate dalle costruzioni e quelle che ne costituiscono pertinenze si considerano parti integranti delle unità immobiliari. Il reddito medio ordinario dei fabbricati è determinato: per i fabbricati ordinari (gruppi catastali A,B e C) mediante l’applicazione di tariffe d’estimo stabilite per ciascuna categoria e classe di fabbricati; per i fabbricati a destinazione speciale (gruppi D ed E) mediante stima diretta. Ogni dieci anni, i fabbricati, sono sottoposti a revisione ordinaria degli estimi e delle stime dirette. L’art 3, c. da 154, L, n. 662/1996  ed il regolamento attuativo (D.P.R n. 138/1998) hanno previsto una revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d’estimo, della qualificazione, della classificazione e del classamento delle unità immobiliari. Ciascuna unità immobiliare a destinazione ordinaria è allibrata in catasto in una determinata classe, secondo la destinazione e le caratteristiche che influiscono sulla capacità di reddito. La divergenza tra il reddito effettivo e la rendita catastale protratta nel tempo determina la variazione del classamento e quindi del reddito. L’agenzia del territorio procede alla variazione quando: il reddito lordo (costituito dai canoni di locazione) effettivo supera la rendita catastale; La differenza è almeno pari al 50% della rendita. Dalla rendita catastale si determina il reddito imponibile ai fini IRPEF, invece per i fabbricati locati il reddito imponibile è pari al maggiore tra la rendita catastale rivalutata e Il canone di locazione ridotto del 5%. Quando è stato emesso un provvedimento di sfratto giurisdizionale per la convalida di sfratto per morosità del conduttore i canoni non percepiti non concorrono a formare il reddito. In alcuni casi particolari v’è l’esonero dal pagamento dell’IRPEF quando il reddito di fabbricati non supera i 500,00€ nell’anno solare. Il plafond dei 500,00€ dovrebbe essere modificato portandolo a 8.000,00€ quando il contribuente abbia come unico reddito quello di fabbricati come analogamente previsto per i redditi di pensione. Potremmo assistere, invece, ad un graduale aumento dell’imposizione fiscale.

*consulente del lavoro