Bonus Pubblicità, sgravi fino al 90% dal 2018

Enzo Carrella*

 Incentivo fiscale per investimenti pubblicitari sui media anche digitali e finanziamenti per nuovi editori: bonus pubblicità e bando editoria in Manovra bis. Dal prossimo anno – esercizio 2018 – credito d’imposta per le spese di pubblicità di imprese, lavoratori autonomi e professionisti: riguarda le campagne su quotidiani, periodici, emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche, digitali, di valore incrementale di almeno l’1% sull’anno precedente. Lo prevede la Manovra bis (dl 50/2017), con un emendamento sul bonus pubblicità approvato prima in commissione alla Camera e conseguente definitiva approvazione alla Camera della  scorsa  settimana ). Il credito d’imposta al 75% –  elevato fino al 90% per microimprese, PMI e Startup innovative – prevede un suo tetto massimo che sarà stabilito annualmente con decreto del presidente del consiglio dei ministri. Per classificare bene le spese rientranti nel perimetro di “quelle pubblicitarie” e quindi agevolative del nuovo Credito d’Imposta, iniziamo dicendo subito che non è cosa facile per le imprese distinguere in maniera netta le spese di pubblicità e propaganda perché spesso si confondono con quelle di rappresentanza con trattamento fiscale diverso perché la loro deducibilità è limitata sia  ai fini delle imposte dirette che per ciò che attiene la  detraibilità Iva . Perché le spese di rappresentanza e pubblicità sostenute da professionisti e imprenditori possano essere portate in deduzione è necessario che esse rispondano al principio di inerenza, secondo il quale deve esistere una correlazione imprescindibile tra la spesa sostenuta e il ricavo ottenuto. Tuttavia, secondo una interessante interpretazione della Commissione Tributaria Provinciale di Lucca (sentenza n. 722/2015), i costi pubblicitari sostenuti dal contribuente si considerano sempre inerenti, a meno che non siano state evidentemente eluse delle norme tributarie. Secondo quanto previsto dal decreto attuativo del D.M. 19 ottobre 2008, all’art. 1, co. 1, si considerano inerenti le spese effettivamente sostenute e documentate riferibili a erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni, il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l’impresa. La manovra  bis di cui al dl 50/2017 prevede anche un bando annuale per l’assegnazione di finanziamenti alle imprese editrici di nuova costituzione, che sarà istituito con decreto ministeriale, per favorire la realizzazione di progetti innovativi. La conversione in legge dovrà avvenire entro il prossimo 23 giugno: c’è da giurarci che per il poco tempo a disposizione – complice il voto amministrativo in diversi comuni – Il Senato non potrà che confermare quanto hanno deciso con voto di fiducia i “colleghi deputati”.

* dottore commercialista