Il periodo di comporto e la malattia comune

  Daniele Imparato*

 Il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un determinato periodo (cd. Periodo di comporto) la cui durata è fissata dai contratti collettivi e che non interrompe l’anzianità (art 2110 c.c). Il superamento dei limiti previsti determina il recesso, non automatico, del contratto di Lavoro. Si ritiene che il periodo di comporto debba essere disciplinato caso per caso. Bisogna ricordare che alcune patologie richiedono un periodo di recupero superiori al periodo di comporto e per questo motivo necessitano di maggior tutela. Per la malattia del lavoratore deve intendersi ogni alterazione dello stato di salute che richieda assistenza medica e somministrazione di mezzi terapeutici e dalla quale derivi per il soggetto un impedimento a fornire la propria prestazione lavorativa.

*consulente del lavoro