Il contratto a progetto

Daniele Imparato*

E’ stata abrogata tutta la normativa inerente il contratto a progetto. Oggi non si può più adottare il contratto a progetto. E’ prevista l’estensione della disciplina del Lavoro subordinato che si concretizza nella prestazione di Lavoro: esclusivamente personale;  Continuativa;  Di contenuto ripetitivo;  Modalità di prestazione organizzata dal committente. La prestazione di Lavoro è da ritenere subordinata quando ha i requisiti su narrati.  Non riguarda solo i contratti a progetto ma riguarda tutte le collaborazioni coordinate e continuative aventi i su esposti requisiti; Purtuttavia la parasubordinazione è ancora esistente. Per una formulazione più chiara le commissioni ritengono necessario eliminare il requisito del “contenuto ripetitivo” della prestazione di Lavoro e le modalità d’esecuzione devono essere organizzate unilateralmente dal committente con riferimento al tempo ed al luogo di Lavoro. I contratti a progetto potranno essere stipulati solo: Mediante assistenza delle commissioni di certificazione dei contratti; Tutte le attività professionali che richiedono l’iscrizione in appositi albi; Le prestazioni negli enti di formazione (docenti, organizzatori, ecc.); Le prestazioni negli enti no profit collegati a progetti finanziati; Progetti di ricerca scientifica; Prestazioni di recupero crediti , di ricerca di mercato, di telefonia outbound svolte senza vincolo d’orario; Assistenza domiciliare o presso strutture di lungodegenza organizzate da cooperative sociali realizzate senza vincolo d’orario; Le attività rese da pensionati quando caratterizzate da un’autonoma organizzazione del tempo di Lavoro; Le attività in enti e associazioni senza fine di lucro, retribuite in base al risultato e non sottoposte ad un coordinamento temporale e spaziale.

*consulente del lavoro