Tutele crescenti

 Daniele Imparato*

 La disciplina, dei licenziamenti dei lavoratori subordinati, è stata oggetto di grandi mutazioni. Il 4 marzo 2015 è stato emanato il D.Lgs n.23 in vigore dal 7 marzo 2015 e riguarda “Disposizioni in materia di contratto di Lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183”. Con questo provvedimento è stato modificato il contratto a tempo indeterminato. L’obiettivo del Legislatore è stato quello di incentivare l’instaurazione dei rapporti di Lavoro subordinato a tempo indeterminato mediante la diminuzione significativa del reparto sanzionatorio a carico delle imprese. Mediante il meccanismo delle tutele crescenti si può affermare che, in ragione dell’anzianità di servizio del lavoratore del rapporto intercorso tra le parti, le tutele avverso il licenziamento aumentino. Ciò sta a significare che più è lunga l’anzianità di servizio e più sarà tutelato il lavoratore. A parere di molti la norma in oggetto sembra voler tutelare i lavoratori con più anzianità di servizio e di voler escludere dalle tutele crescenti i prestatori di Lavoro senza un’anzianità di servizio medio/lunga. Interpretando la norma si deduce che il licenziamento è nullo quando è discriminatorio e per questo motivo v’è il reintegro in azienda del prestatore di Lavoro licenziato. Il licenziamento disciplinare per fatto insussistente, ossia quando il Giudice dichiara illegittimo il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo oggettivo, prevede la reintegrazione del prestatore di Lavoro licenziato. Per quanto riguarda il licenziamento disciplinare ingiustificato in cui il fatto non è da considerare idoneo al licenziamento (quando ad esempio è prevista solo la multa al lavoratore) il Legislatore privilegia la tutela indennitaria rispetto a quella reintegratoria. Ciò sta a significare che invece di rimproverare il prestatore di Lavoro, il datore di Lavoro potrà licenziarlo pagando un indennizzo senza rischiare il reintegro in azienda e poi ritardare al lavoro di qualche minuto, oggi,  può causare il licenziamento senza reintegro in azienda. S’è voluto in questo articolo sintetizzare una vastissima normativa in materia di licenziamento evidenziando solo le caratteristiche più rilevanti. Riassumere questa articolata e complessa materia, ossia quella del licenziamento, è un’opera faticosa e difficile; In ogni caso la su narrata normativa è oggi vigente nel territorio italiano.

*consulente del lavoratore