Il Lavoro accessorio ed i voucher

Daniele Imparato*
Le prestazioni di Lavoro rese a favore di famiglie e di enti senza fine di lucro sono state oggetto di disposizioni disciplinate dall’art. 276/2003 (Legge Biagi). Le attività esercitabili attraverso il rapporto di Lavoro accessorio e occasionale  devono essere svolte nel limite massimo di 30 giorni nell’anno solare, anche verso più committenti, per un compenso complessivo non superiore a 7.000,00 euro e riguardano: Piccoli lavori domestici di carattere straordinario ed assistenza domiciliare a bambini, anziani ecc; L’insegnamento privato supplementare; Piccoli lavori di giardinaggio e pulizia condominiale; La realizzazione di manifestazioni sociali, sportive culturali etc; La collaborazione con enti pubblici ed associazioni di volontariato per lavori di emergenza per calamità. Tali prestazioni presentano sovente i requisiti della subordinazione, dell’autonomia e di collaborazione continuativa. Chi è interessato a ricevere le prestazioni di Lavoro occasionale deve acquistare presso apposite concessionarie dei carnet chiamati volgarmente voucher dal valore nominale di 7,50 euro netti da consegnare al lavoratore all’atto della prestazione. Per mettersi in regola bisogna denunciare all’INPS chiedendo di poter utilizzare i voucher. Un’altra comunicazione va fatta all’ispettorato del Lavoro non dovuta per le famiglie, onlus e parrocchie. Le comunicazioni vanno fatte per posta elettronica. I sindacati hanno contestato questa forma contrattuale definendola elusiva dei rapporti di Lavoro subordinato e dunque in Parlamento si discute sull’eventuale abrogazione della norma su citata.
*consulente del lavoro