Salerno: ECA su accertamenti Tarsu? “Ciofeca”..e a contribuenti ulteriori danni arr..ECA con possibili rimborsi comunali per evitare virtuale ipot.ECA!

Enzo Carrella

 

In questi giorni i contribuenti salernitani  stanno ricevendo migliaia di avvisi di accertamento  della TARSU che, oltre a dubbi   sul fondamento della pretesa per  gli abituali rilievi che ne comprometterebbero l’efficacia  ,-  continuano a contenere importi relativi all’” addizionale ex ECA”. Innanzitutto cos’è tale prelievo. E.c.a. è la sigla degli ex “enti comunali di assistenza”, istituiti con la legge n. 837 del 3 giugno 1937 in sostituzioni delle preesistenti “ Congregazioni di carità”. Gli Enti ECA sono stati soppressi di fatto già nel 1978, con il passaggio delle funzioni sanitarie alle Regioni. L’addizionale (nella misura del 2% sui tributi erariali) è stata istituita con il R.D.L. 2145 del 30 novembre 1937, convertito con la l. 614 del 1938, e spettava inizialmente agli enti Eca. Dopo la loro soppressione, l’addizionale – nel frattempo elevata sino al 10 % – è stata devoluta dalla legge n.549 del 28 dicembre 1995 ai Comuni,che potevano riscuoterla sul prelievo della tassa rifiuti. Il Regio Decreto consentiva il prelievo sui tributi riscossi tramite concessionario e ruolo, e in questi termini hanno continuato le disposizioni che nel tempo si sono succedute, in particolare la L. 549/1995 e il D.M. Finanze del 02.05.1996.Con il D.Lgs. n. 446 del 1997 il legislatore ha attribuito agli enti locali una specifica potestà regolamentare in materia di accertamento e di riscossione dei tributi locali e delle altre entrate proprie, introducendo la formula della riscossione diretta, che consente agli enti di procedere in autonomia senza l’intervento del concessionario. Fin qui la storia. Ora, stabilito che l’ addizionale era consentita riscuoterla tramite il Concessionario ( ex Esattorie) e il ruolo ( titolo esecutivo), la domanda è se l’addizionale Eca sia dovuta anche per quei Comuni che  procedono direttamente all accertamento e di riscossione dei tributi locali (come il caso di Salerno di questi giorni. Da tale punto di vista intervengono anche  autorevoli pareri della stessa Corte dei conti(cfr Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, deliberazione n. 146/2009/PAR del 24/04/2009 e nr 274/2011 della sezione regionale di controllo della Campania)che ne stabiliscono la non applicabilità dell’addizionale.Stante ciò in base a quale legge e regolamento il Comune di Salerno continua ad applicare tale addizionale   nonostante la sua intervenuta abrogazione con la gestione diretta del  servizio di riscossione omettendo di emettere  il ruolo  presupposto fondamentale per la sua applicazione ? Non è da escludere, altresì, la presumibile violazione costituzionale posta in essere dallo stesso comune di salerno  in quanto la reiterata applicazione  dell’addizionale ex ECA di per sé vìolenta  l’art. 53 della Costituzione perché   non correlata ad alcun servizio. Non indirizzandosi a finanziare direttamente alcunché, assume i chiari tratti dell’imposta più che della tassa, violando apertamente il principio costituzionale di capacità contributiva. Si potrebbe, pertanto, assistere nelle prossime settimane ad un autentico effetto boomerang con gli uffici comunali inondati di richiesta di rimborso da parte dei cittadini con effetti devastanti alle già precarie e dissestate casse con  forzieri  desolatamente vuoti.