Accertamento Tarsu a Salerno Città: contenzioso Comune-contribuenti

Enzo Carrella

I contribuenti salernitani  nei primi giorni del nuovo anno 2015 si sono visti recapitare avvisi di accertamento per maggiore TARSU per gli anni pregressi, in particolare per quella riferita alle annualità 2008/2014. Si è aperto un confronto sulle pagine dei quotidiani locali e la governance del comune. Alcuni sostengono la decadenza del potere di accertamento del Comune per l’annualità 2008 e per la comminazione esagerata delle sanzioni del 500/1000 % del tributo omesso, mentre dal Comune si  insiste sulla  regolarità degli avvisi ed invita i cittadini a pagare per usufruire della riduzione delle sanzioni. Per far chiarezza, ci proponiamo di  esaminare alcuni aspetti oscuri che hanno accompagnato questo accertamenti e comunicati dai contribuenti.

Omissioni denunce : Sanzioni onerosissime applicate :Si tratta di una circostanza assai diffusa a livello di tributi locali: nel momento in cui viene “scoperto” un contribuente a non pagare   la tassa sui rifiuti solidi urbani (e odierni surrogati) ovvero l’ICI per un immobile,  il Comune procede all’accertamento per omessa denuncia irrogando la medesima sanzione (in misura ordinaria) per tutti gli anni ancora accertabili. Il cittadino si vede così notificare una sfilza di avvisi, per quali solitamente valuta – qualora non vi siano vizi da sollevare dinanzi al giudice tributario – la convenienza o meno dell’acquiescenza con il pagamento della sanzione ridotta ad un terzo per ogni anno. In tema di Tarsu, l’art. 70 del D.Lgs. n. 507 del 1993 prevede che i soggetti interessati presentano al comune, entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l’utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull’applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia .In relazione a ciò per il primo anno dovrà essere irrogata la sanzione prevista per l’omessa presentazione della denuncia che in base all’art. 53 del predetto D.Lgs   oscillante  tra il  cento al duecento per cento della tassa dovuta, con un minimo di €. 51,00 (vedasi art. 12 D.Lgs 473/1997 ) . In definitiva  in caso di omessa o infedele dichiarazione, la sanzione è una tantum, poiché solo una volta è previsto per legge l’obbligo di presentazione della dichiarazione stessa. Una dichiarazione omessa , pertanto, l’anno successivo  al previsto adempimento  deve essere sì (eventualmente)  sanzionata, ma soltanto con riferimento a questo anno e non per i successivi.   C’è invece chi è dell’avviso che   nel  caso di omessa denuncia Tarsu, per gli anni successivi a quello della violazione occorre applicare  la sanzione ridotta in virtù del principio della continuazione. E’ quanto stabilito, ad esempio, dalla CTR della Sicilia, Sezione n. XXIV, con la sentenza n.203 del 21 ottobre 2013 che ha sancito l’illegittimità delle sanzioni irrogate ogni anno, in misura piena, da un’Amministrazione Comunale ( come quella del  nostro comune capoluogo)   che contestava ad un contribuente l’omessa denuncia ai fini Tarsu..  Nella sentenza in commento, i giudici siciliani precisano che è da osservare che l’omessa denuncia è rilevabile anche nelle annualità successive     la sanzione base, cui applicare l’aumento del quarto, è quella prevista per la violazione più grave (ossia, 200% della tassa) aumentata dalla metà al triplo. Il Comune dovrebbe pertanto irrogare una sanzione inferiore, sulla quale il contribuente avrebbe poi la possibilità di fruire dell’ulteriore sconto di un terzo. Vediamo perché con un esempio. A fronte di cinque avvisi di accertamento per omessa denuncia Tarsu, un Comune richiede € 100 di imposta per ogni anno ed € 100 di sanzioni (misura minima considerando che la sanzione è dal 100% al 200%). Se il contribuente decide di prestare adesione a tale accertamento, paga i 500 complessivi di imposte e le sanzioni di ogni anno ridotte ad un terzo, e dunque € 166, 65 (100: 33 x 5). Totale € 666,65. Applicando il principio della continuazione di cui all’art. 12 del D. Lgs. 472/97, l’ufficio dovrebbe invece irrogare la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata dalla metà al triplo: dunque 200 è la sanzione per la violazione più grave, che aumentata della metà diventa 300. In tal caso il Comune notifica gli accertamenti per i cinque anni richiedendo i 500 di imposta ed € 300 di sanzioni. A fronte di tali atti il contribuente potrebbe prestare acquiescenza pagando le sanzioni ad un terzo (100) con un esborso totale di 600 anziché 666,65.  La mancata applicazione a monte di tale principio comporta quindi un aggravio per il contribuente, che difficilmente riesce a districarsi in tali calcoli e, considerato che gli importi di norma non sono particolarmente elevati, è portato a pagare per “togliersi il pensiero” (ben sapendo peraltro di essere in torto). Al pari dell’ingiustificate  sanzioni  applicate e sopra evidenziate , c’è da aggiungere  che in molti  accertamenti notificati ai salernitani c’è anche la richiesta specifica della tarsu per box auto .Anche  in questo caso da  segnalare  che la  pretesa dei dirigenti/funzionari del comune   è in contrasto con un recente parere   della Corte dei Conti dell’Abruzzo (n. 24/2013 del 25/03/2013): i giudici  hanno chiarito e   ribadito la non “debenza” della tarsu sui locali destinati a garage, cantine, solai e altri locali accessori o pertinenziali di abitazioni.  Per finire questione prescrizione legata all’annualità 2008 l’articolo 1, comma 161, legge 296/2006 così recita …il  potere d’accertamento è possibile fino «al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel corso del quale la dichiarazione fu omessa”.  Dal 2007 esiste il cosiddetto  principio della postalizzazione:  per le notifiche effettuate con il mezzo della posta  la data di notifica, ai fini dell’interruzione della prescrizione, coincide con la presentazione dell’atto all’ufficio postale, mentre solo per il destinatario il termine per proporre eventuali azioni decorre dal ricevimento dell’atto. La notifica a mezzo raccomandata  è riconosciuto solo in  “estrema ratio”  perché  agli enti impostori ( comuni all inclusive) è consentito in primis l’utilizzo dei  messi notificatori (e polizia urbana). Diverse, infatti, le sentenze favorevoli ai contribuenti che ne hanno eccepito  l’intervenuta decadenza del diritto a riscuotere il tributo perché notificati oltre i termini. Il giudizio dei giudici è stato pressocchè unanime: “Il Comune avrebbe potuto effettuare la notificazione dell’avviso di accertamento del tributo per ben cinque anni e finanche nell’ultimo giorno dell’ultimo mese del quinto  anno, ma in questo caso avvalendosi (ex art. 14 L. 890/82) dei propri messi notificatori che avrebbero potuto provvedervi anche nello stesso giorno. Avendo invece scelto di utilizzare il servizio postale nell’ultimo giorno utile per evitare la prescrizione del tributo il Comune ha accettato  il rischio (molto probabile, ed anzi certo, essendo noti i tempi delle poste) che il plico raccomandato contenente l’avviso opposto fosse consegnato quando era ormai maturata la prescrizione del diritto di riscuotere il tributo, con conseguente impossibilità di riscuoterlo essendo stata eccepita l’avvenuta estinzione dello stesso per prescrizione (( per anno 2008 il 31.12.2014). Tanto per cambiare,  sarà comunque la comunità tutta   ad accollarsi le rilevanti spese postali sostenute  per ..niente.