Assunzioni agevolate: lo sgravio INPS automatico

Enzo Carrella

Datori di lavoro beneficiari delle assunzioni agevolate a tempo indeterminato 2015 previste dal Legge Stabilità, contratti esclusi, requisiti del lavoratore: circolare INPS. Nell’attesa dell’applicabilità del nuovo contratto a tutele crescenti, sui contratti a tempo indeterminato 2015 sono operative le assunzioni agevolate previste dalla Legge Stabilità 2015, su cui arriva l’attesa circolare INPS.  Si tratta di un esonero contributivo per tutti i datori di lavoro privati (ci cono una serie di condizioni specifiche per datori di lavoro agricoli), anche se non imprenditori  purchè datori di lavoro ( spetta , pertanto anche a professionisti e associazioni). Sono invece esclusi contratti di apprendistato e contratti di lavoro domestico. Ricordiamo che l’INPS ha anche annunciato, in occasione di Telefisco 2015, che l’azienda o il datore di lavoro non dovranno inviare una richiesta di accesso, l’esonero contributivo è automaticamente applicato in presenza delle condizioni richieste.

Assunzioni agevolate. La circolare INPS è la numero 17/2015, il riferimento normativo è l’art. 1, commi da 118 a 124, della legge 190/2014, la Legge di Stabilità 2015. Le assunzioni agevolate hanno un esonero dai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua. Il beneficio si applica alle nuove assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, dura 36 mesi a partire dalla data di assunzione. Tipologie di lavoro incentivato. Fra le tipologie di lavoro incentivato rientrano il lavoro ripartito o job sharing a tempo indeterminato, di cui agli articoli 41-45 della legge n. 276/2003, e il lavoro in somministrazione. Compresi anche i contratti dei dirigenti.  Esclusi, invece, i contratti di lavoro intermittente o a chiamata, di cui agli articoli 33-40 del dlgs 276/2003, anche se a tempo indeterminato: si ritiene che le caratteristiche strutturali del lavoro intermittente, ancorché a tempo indeterminato, siano «decisamente incoerenti con le motivazioni che sorreggono le finalità dell’esonero contributivo».Contributi e assunzioni escluse. Da precisare che lo sgravio con comprende e quindi lascia a carico del datore: il TFR; i premi e i contributi INAIL. Il bonus non spetta in caso di assunzioni di lavoratori apprendisti e domestici    Settore agricolo Per il settore agricolo verrà istituito un sistema “a domanda”, essendo stato lo stanziamento limitato a:

  • 2 milioni di euro per il 2015;
  • 15 milioni per gli anni 2016 e 2017;
  • 11 milioni per il 2018;
  • 2 milioni di euro per il 2019.

Aiuto di Stato? Nel frattempo viene chiarito che dal punto di vista tecnico si tratta di un incentivo all’occupazione, non considerabile in alcun modo aiuto di Stato ai fini comunitari, perché lo sgravio è rivolto a tutti i datori di lavoro privati, di ogni settore economico, in qualsiasi area del territorio nazionale. Tale  precisazione dell’ istituto assume sua rilevanza per la possibilità di cumulare  tale incentivo con altre agevolazione economiche, tra le quali ad esempio “garanzia Giovani” . Per finire,  chiariamo le Condizioni per aver diritto all’esonero contributivo:

 

  • il lavoratore, nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione, non risulta occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • nei tre mesi precedenti l’entrata in vigore della Legge di Stabilità, quindi da ottobre 2014, il lavoratore non deve aver avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo o con società da lui controllate o a lui collegate;
  • infine, il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato dalla stessa misura della Legge di stabilità 2015, con lo stesso datore di lavoro che assume. In pratica, il beneficio non spetta con lavoratori per i quali sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.

L’incentivo è anche subordinato al rispetto di alcuni principi previsti dalla legge 92 del 2012 (cfr. circ. n. 137/2012), la Riforma del Lavoro Fornero, come il diritto di precedenza. (Fonte: circolare INPS 17/2015)