Scadenzario per lavoratori autonomi (…non solo casalinghe) INAIL

Sabato prossimo, 31 gennaio, è l’ultimo giorno utile per regolarizzare l’iscrizione all’INAIL senza applicazione di alcuna sanzione da parte delle persone <pensionati-e, cittadini stranieri  disoccupati e con regolare permesso di soggiorno, studenti che, dimorando nei luoghi di residenza e/o fuori sede, lavoratori sia in cassa integrazione che in mobilità, lavoratori stagionali temporanei e a tempo determinato, limitatamente ai periodi in cui restano senza lavoro (… pagano il premio per tutto l’anno ma restano tutelati esclusivamente per il periodo di disoccupazione), coloro che hanno compiuto la maggiore  età (18 anni) e non superato il 65mo anno, a ‘tempo pieno’ e senza vincoli di subordinazione, si occupano delle faccende domestiche, svolgono la propria attività lavorativa in ambito domestico>. L’obbligo assicurativo è legato alla L.493 del 3-12-1999 che fa riferimento alla sentenza n.28/95 della Corte Costituzionale con richiamo specifico all’art.35 della Costituzione. Da tale obbligo assicurativo sono comunque esclusi i lavoratori socialmente utili e quelli part-time, gli iscritti ad un altro ente o cassa previdenziale e coloro che usufruiscono di borse lavoro, i tirocinanti e quanti partecipano a corsi di formazione, chi ha superato il 65mo anno di età e chi non ha compiuto il 18mo”. Rispetto alle disposizioni emanate l’anno scorso, non ci sono state – quest’anno – variazioni di sorta. Nulla è cambiato: stesso premio (€12,91, non frazionabile e deducibile ai fini fiscali) e stesse prestazioni sanitarie, assistenziali ed economiche spettanti in caso di rendita diretta o   ai superstiti di caduti sul lavoro aventi diritto che, possono, altresì, beneficiare di un’anticipazione di rendita pari a tre mensilità e di una prestazione pari ad ‘una tantum’ dall’importo variabile, fissato, per l’anno 2013, che va da un minimo di €4.550,00, in caso di un solo superstite, ad un massimo di €15.750,00 – laddove ci dovessero essere più di tre superstiti – da ripartire fra gli stessi); l’unica variazione rilevata è costituita dall’erogazione dell’assegno funerario, passato dall’importo pari ad €2.108,62 fino al 30 giugno a quello di importo pari ad €2.132,45 a decorrere dal 1 luglio 2014. Sono esonerati dal pagamento del premio (€12,91) – che va a carico dello Stato – tutti coloro i quali hanno un reddito ‘personale’ annuo, lordo, complessivo, imponibile ai fini IRPEF (…vengono esclusi da tale imposta le rendite dirette ed a superstiti, gli indennizzi in capitale, gli assegni di incollocabilità ed APC, erogati dall’INAIL, le pensioni di invalidità civili e di guerra, gli assegni familiari e di mantenimento per i figli, le indennità di accompagnamento e particolari categorie di redditi) fino ad €4.648,11 e/o fanno parte integrante di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera i 9.296,22 euro l’anno”. A carico dei ‘ritardatari’ e/o di quanti omettono il pagamento del premio entro il 31 gennaio p.v. è prevista una sanzione, graduabile a seconda dei giorni di ritardo, dall’importo massimo pari all’entità del premio dovuto (… da quanto appreso, non risultano – fino ad oggi – applicate sanzioni; ritenere senz’altro osservanti gli assicurati piuttosto che lasciarci andare ad una facile ironia sull’importo della sanzione  che potrebbe risultare di gran lunga inferiore rispetto ai costi ed alle spese di notifica!). A ben riflettere, l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici è stata e rimane la cenerentola rispetto alle altre che assicurano e tutelano i lavoratori soggetti all’obbligo assicurativo in caso di infortunio sul lavoro. Pone, infatti, limiti di età, limiti che non valgono per l’artigiano, il coltivatore diretto, un qualunque lavoratore autonomo, socio di una società e/o di un’impresa (… mai letto e/o sentito parlare  dei tanti fanciulli, alcuni addirittura insigniti del ‘premio della bontà’, i quali, in casa, fanno di tutto e di più?); esclude chi, pur dedicandosi ai lavori domestici, è iscritto ad altro ente, istituto e/o cassa previdenziale che, di per sé, non comprende e quindi non tutela il rischio che ne deriva (… evidentemente, non si è tenuto conto che, nella specie, si tratta di rischi diversi, come dire ‘principali’ e ‘secondari’, con gli altri non inclusi negli uni: ecco, ci vengono in mente i tanti lavoratori autonomi, specialmente single, e/o le tante donne che, stando alle statistiche – ah, queste statistiche! – rispetto agli uomini svolgono tanti altri lavori nel corso di una giornata, ivi compreso, naturalmente, quello domestico); non va dimenticato che, in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e di infortuni occorsi in attualità lavorativa, un soggetto viene assicurato dall’INAIL non per una sola attività esercitata ma per tutte le altre, diverse attività, cosiddette promiscue (V. falegname e vetraio, ecc.); non eroga alcuna  indennità di temporanea; non contempla  – nulla, infatti, è previsto – l’infortunio ‘in itinere’, ovvero l’infortunio occorso quando ci si reca a fare la spesa e/o qualche altra commissione riflettente il ‘domestico’; esclude dalla tutela gli infortuni occorsi fuori del territorio nazionale in ambito domestico (… vogliamo ricordare che la speciale assicurazione tutela regolarmente i lavoratori italiani che operano all’estero e, in Italia, sia i comunitari che gli extracomunitari; ancora, non va dimenticato che, fra questi ultimi, è tutelato anche chi è privo di permesso di soggiorno e comunque presta la proprio attività da noi); indennizza solo chi, a seguito di un infortunio in attualità lavorativa, riporta un danno valutato almeno in misura del 27% (… per tutti gli altri assicurati INAIL, invece, la percentuale minima di invalidità – riconoscimento del danno biologico – è del 6%; è opportuno ricordare che tempo fa, quando le valutazioni del danno erano, in percentuale 11% per gli infortuni in ‘industria’, 16% per quelli in agricoltura e 21% per le malattie professionali, ci furono delle sentenze, da parte della Corte Costituzionale, tali da riunificare tutte le invalidità accertate nella misura dell’11%), percentuale che dà diritto ad una rendita minima mensile pari ad €186,17 e  massima, legata ad una invalidità pari al 100%, di €1.292,90 (… per il settore agricoltura, la rendita viene calcolata su di una retribuzione annua convenzionale pari €24.394,60). Le evidenti, insostenibili disparità di trattamento potrebbero essere ‘sanate’ soltanto da un salutare intervento da parte della Corte Costituzionale laddove ‘interessata’. Concludiamo riportando – relativamente all’anno 2014 – il numero dei lavoratori assicurati contro gli infortuni domestici: 20.057 fra iscritti versanti ed iscritti con autocertificazione (… a carico dello Stato) e fra italiani, comunitari ed extracomunitari.

Paolo Pozzuoli