Sala Consilina: Cittadinanza Attiva su Tari

 Una nuova rilevante novità emerge dalle bollette delle utenze non domestiche recapitate in questi giorni, e non si tratta di errore di software. Infatti dalle stesse si evince una tassazione delle aree scoperte a dir poco anomala, in quanto per esse è fissata la medesima tariffa dell’area coperta in cui si svolge l’attività. Nella comunicazione inviata dal Comune agli utenti, unitamente alla bolletta, si precisa che “sono classificate nella medesima categoria di utenza le aree scoperte produttive o connesse all’esercizio dell’attività” . Da tale tassazione iniqua emerge un aggravio economico per le utenze non domestiche, in  quanto le aree scoperte, ai fini TARES, erano tassate separatamente con una tariffa totale , comprensiva di quota fissa e quota variabile, pari allo 0,45 Euro/m2  uguale per tutte le attività economiche, mentre ai fini TARI sono tassate insieme all’ immobile principale in cui si svolge l’attività con una tariffa totale che varia e che è ben al di sopra dello 0,45. A titolo esemplificativo, se si considera la categoria di attività maggiormente presenti sul territorio di Sala Consilina “Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli” si passa dallo 0,45 ad una tariffa totale per le aree scoperte  ai fini TARI di 2,10 euro/mq;  per la categoria “ Ristoranti , trattorie, osterie, pizzerie, pub” si passa dallo 0,45 ad una tariffa totale per le aree scoperte ai fini TARI del  7,22 euro/ mq;  per la categoria “ Bar, caffè, pasticceria” si passa dallo 0,45 ad una tariffa totale di 5,38 euro /mq. E’ d’ obbligo però precisare che le intenzioni dell’Amministrazione Comunale erano ben diverse; infatti  nella seduta di Consiglio Comunale del 09-09-2014 avente ad oggetto “Determinazione ed applicazione tariffe Tari 2014“, l’Assessore al ramo dichiara che si è tentata l’eliminazione  totale della tassazione sulle aree scoperte, ma ciò non è stato possibile, per mancanza di una norma al riguardo. A questo punto si domanda  all’ Assessore e al Sindaco: qual è la norma che consente all’ Amministrazione Comunale di  classificare nella medesima categoria di utenza le aree scoperte produttive o connesse all’esercizio dell’attività,  apportando un ingente aggravio economico ad attività che già risentono degli effetti negativi della crisi? L’ Assessore spiega nella seduta di consiglio del 9 settembre 2014 che si è deciso di fissare una riduzione pari al 40% della quota variabile per le aree scoperte a richiesta degli interessati; si precisa poi nel deliberato che tale riduzione spetta solo nei casi in cui sull’area scoperta non viene di fatto esercitato alcun esercizio di attività o con comprovato accertamento da parte dell’ufficio ecologia di un ridottissimo deposito di rifiuti e che tali riduzioni saranno applicate su richiesta degli interessati che dovranno presentare all’Ufficio Tributi dell’Ente apposita dichiarazione. Il Comune di Sala Consilina nella comunicazione che accompagna la bolletta  dimentica di informare  gli interessati  sulla possibilità della riduzione del 40% della sola quota variabile, dando luogo ad una iniquità di trattamento a svantaggio dei disinformati e a vantaggio dell’Ente. Del resto la riduzione alleggerirebbe il danno per l’ utente ,ma lascerebbe ancora un notevole aumento della tassazione . A titolo esemplificativo si riportano i dati relativi alla tassazione Tares e Tari di un’area scoperta di mq 238 che si riferisce ad un’attività rientrante nella categoria “ Negozi abbigliamento,  calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli” : imponibile Tares   euro 161,84; imponibile Tari euro 499,80; con riduzione del 40% della quota variabile l’imponibile Tari è di euro 326,54. Dunque, nel caso specifico, l’utente a causa di una tariffa Tari sull’area scoperta quasi cinque volte superiore alla corrispondente tariffa Tares, deve pagare un importo più che triplicato che, in caso di riduzione del 40% applicata solo ad una parte dell’importo  e non all’intera somma, risulta comunque  più che raddoppiato. Da ultimo è opportuno soffermarsi sulla necessità, fissata dalla legge istitutiva della Tari, che le tariffe siano tali da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti per domandare al Sindaco e all’ Assessore al ramo: come mai pur essendovi una riduzione della quantità totale di rifiuti prodotta di ben 2.070.299 kg essendo di 6.752.275 kg nel 2012 e 4.681.976 nel 2013,” sostanzialmente il costo della gestione rifiuti è rimasto invariato rispetto all’anno scorso”( v. delibera di C.C. n.42 del09-09-2014)?