Salerno: condono comunale 2012… non condonabile!

Enzo Carrella   

La definizione agevolata dei tributi locali in contenzioso e/o iscritti a ruolo  riaperta  dal Comune di Salerno  sul finire  dell’anno 2012 (ai sensi dell’art 13 della  legge 289/2002), rischia inesorabilmente non solo di naufragare  ma addirittura di “fallire” nel suo originario ( e frettoloso)  intento, quello cioè   di vararlo e  applicarlo a tutti i costi  per  “insaccottare”  migliaia di  euro, facendo la felicità del triste, assolato   e vuoto  “forziere comunale” . In agguato c’è, infatti,  addirittura, il rischio di restituire  ai   giudiziosi e timorosi  contribuenti salernitani   quanto richiesto e  versato   nel 2012   per chiudere e archiviare  la partita legata ai tributi  Tarsu, Ici, Pubblicità, Tosap e Iciap originariamente omessi o versati in misura insufficiente.  Procediamo con ordine.  Nei giorni scorsi  è intervenuta  una decisione del Tar Sicilia ( sentenza nr 1765 dell’8 luglio 2014)   dichiarando l’ illegittimità   per “ eccesso di potere “ di alcuni Comuni che   hanno fatto ricorso a tali “condoni”. Sentenza, questa del tribunale amministrativo siciliano  che  conferma  nei  contenuti  quanto già deciso nel “parallelo   rito civile “, vale a dire la   Cassazione nr 12679 del  20 luglio 2012 (e concomitante proprio con il varo del regolamento del Comune di Salerno):  in definitiva sono stati ribaditi e sottolineati – in entrambi i riti – i confini di applicazione e le limitazioni  dell’art 13 della legge 289/2002  stabilendo e fissando il limite temporale del 31 dicembre 2002 quale ultimo periodo  dei tributi   comunali  “sottoponibili” a definizioni agevolate da parte degli enti impositori ( i comuni per l’appunto). Il Consiglio Comunale di Salerno – come sopra chiarito- infatti  – nonostante e infischiandosene della novellata  sentenza del 20 luglio 2012  –   varò i relativi  regolamenti  con la  delibera n. 26 dopo  appena cinque giorni  dalla sentenza di Cassazione (25 luglio 2012) definendo tempi e modalità di accesso all’agevolazione (tributi iscritti  a ruolo e/o  pendenti  in contenzioso)  riferiti  ad annualità a tutto l’anno 2006 (oltre, quindi, i paletti fissati da Tar Sicilia e Cassazione che ne stabilivano la limitazione – come sopra specificato- fino a tutto il 31.12.2002). Per essere ancora più chiari e concisi  le sentenze  (sia amministrativa che civile) ha riconosciuto il “sacro” principio dei Comuni di deliberare  sui  condoni  riferiti ai  tributi propri con evidenti e precise limitazioni: quelle cioè    di non  esercitarli sine die ma nei limiti temporali imposti dalla norma primaria , vale a dire fino alla data del 31 dicembre 2002 e non oltre.  Cosa potrebbe determinarsi nel  futuro a breve  non tanto per il Comune  di Salerno soggetto attivo e motore della definizione agevolata attivata attraverso la delibera propinata da un distratto assessore (e approvata da un Consiglio Comunale  in aria di “vacanza”) ma per un contribuente salernitano che ha dapprima accettato i termini della definizione  “in buona fede” e ora si rivela  “pentito”   a seguito delle  intervenute sentenze? Si aprirebbero  scenari   nuovi e  naturalmente  tutti a loro favore: infatti  ai sensi e per effetto sia del regolamento generale delle entrate del comune  di Salerno che quelli specifici dei tributi (Tarsu e, Ici ecc) l’attento e “pentito” contribuente  potrebbe chiedere con raccomandata    la restituzione di quanto versato per il condono  per  i soli tributi che hanno riguardato annualità  post  2002.  E’ necessario – per detto contribuente –  “condire” la richiesta  con gli opportuni e necessari riferimenti  delle sentenze e attendere le “reazioni”.  Quasi certamente tali repliche latiteranno , e allora?  Lasciato decorrere un termine  di 90 giorni da “tale silenzio”  si può  intentare  e avviare giudizio  ( tributario ), aggiungendo – quale ciliegina  e a margine dei medesimi – anche i relativi costi  che da esso discenderebbero e che – giocoforza- occorrerà farsene carico. A conclusione della nostra analisi è necessario aggiungere- tranquillizzando chi ci farà un pensierino –  che per il Comune sarebbero precluse tutte le vie di “vendetta” perché per esso (Comune) sarebbero banditi tutti gli   eventuali  nuovi “accertamenti e/o iscrizioni a ruolo”  perché riferiti a tributi con annualità  abbondantemente prescritte. La clausola “ solve et ripete varrebbe –  almeno per questa volta – solo per l’arguto, astuto e vendicativo  contribuente salernitano.