“Regalo governativo ” o atto dovuto quello dei Debiti degli enti pubblici

 Enzo Carrella

Il governo nel  varare  il decreto e stabilendo i  fatidici  12 mesi per pagare imprese e banche, ne ha fatto quasi pesare all’opinione pubblica lo sforzo immane compiuto.    Vero o tutto una farsa?  Il decreto c’è, e nel vedere se raggiungerà il suo scopo quello cioè dello  sblocco  del pagamento di 40 miliardi di debiti commerciali della pubblica amministrazione nei confronti di imprese e banche -mentre gli enti che hanno soldi in cassa potranno pagare subito-   sono in molti a contestarne i contenuti perché non si tratta di assoluta novità né di un’autentica concessione governativa a firma di Monti  . Per spiegarne l’assunto è necessario tuffarci  nel recentissimo passato. Al fine di assicurare liquidità alle imprese creditrici di somme dovute dalle Amministrazioni Pubbliche per contratti di somministrazione, fornitura ed appalto, il legislatore aveva  già  normato la possibilità, che il creditore procedesse a presentare  apposita istanza all’Ufficio di Ragioneria della Amministrazione debitrice ( di ente pubblico)  per chiederne  la certificazione del proprio credito e così validamente procedere alla possibile cessione pro soluto a banche e intermediari finanziari. Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122, e recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica nonché il Decreto SalvaItalia del 11/2011 n°183,  infatti,  disciplinava i predetti  contenuti. Oggi si assiste, pertanto- con l’annunciata novella normativa a firma Monti –  a quello comunemente noto come  autentico download  – copia incolla- con qualche piccola e impercettibile variante in corso d’opera inserita   in qualche comma  della legge. In sintesi  ecco cosa disciplinava l ‘art. 13 della legge n. 183 2011 …. Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilita’ interno, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione dell’istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, provvede la Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio, che, ove necessario, nomina un commissario ad acta con oneri a carico dell’ente territoriale. Resta l’interrogativo se e quante imprese erano a conoscenza di tale meccanismo e se vi hanno aderito e con quali esiti .Probabilmente  -ed è questa la nota rilevante – gli enti pubblici che si sono visti presentare istanze a tal fine da parte di imprese affogate nei debiti e collassate da assoluta mancanza di liquidità-  hanno eretto virtuali barriere arroccandosi  in una perenne  posizione difensiva  declinando gli inviti formali a loro presentate dalle   imprese   perché  se vi avessero provveduto  , i  relativi pagamenti sarebbero immediatamente incorsi nella tagliola del patto di stabilità interna, ponendo le amministrazioni locali nel rischio di diventare inadempienti e subirne le sanzioni o di dover ridurre ulteriormente la spesa o aumentare le imposte in modo compensativo. Insomma garbati e secchi “niet” da parte delle Amministrazioni pubbliche   dettati da obiettive necessità  di  non far ricadere sui cittadini i devastanti effetti della fuoriuscita dai vincoli  di quel patto di stabilità  rivelatosi  autentica mannaia sui conti dei Comuni  Anche la prevista  compensazione tra crediti commerciali e debiti fiscali è stata “copiata e incollata nel dl 35/2013.  Fino ad oggi , infatti, le imprese in credito con le amministrazioni pubbliche potevano, previa richiesta di certificazione, compensare la somma con eventuali debiti fiscali iscritti a ruolo alla data del 30 aprile 2012. Con il decreto legge 8 aprile 2013 n. 35,   questa possibilità di compensazione tra crediti commerciali di imprese e professionisti   non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012  e debiti fiscali viene estesa  a tutte  le somme dovute a seguito di accertamento con adesione, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, conciliazione giudiziale e mediazione. Questo allargamento del meccanismo delle compensazioni, però,  può essere utilizzato solo dopo che il ministero dell’Economia avrà fissato termini e modalità. In definitiva  quella che sarebbe dovuta  diventare una  regola, farla  passare – con toni trionfali –  per  una eccezione operata con immani sforzi dai suoi autori (  Monti e Grilli )  , lascia sbigottiti e interdetti  tutti gli analisti di settore. Il premier Mario Monti nella prevista   conferenza stampa  insieme con i ministri dell’Economia Grilli e dello sviluppo Passera, ha commentato     il succo del decreto laconicamente  « dal 15 maggio sbloccati 40 miliardi nei prossimi 12 mesi con un meccanismo chiaro, semplice e veloce», per giunta «rispettando la soglia del deficit del 3%». A ciò ha fatto eco  il plauso dell’Abi “Il decreto va nella direzione giusta”  con  Squinz che ha aggiunto i: “Le imprese sono disperate”…Chissà dov’erano  Squinzi e l’Abi    due anni fa quando la stessa legge fu varata( con toni meno trionfalistici  ) e  puntualmente  ignorata  dall’intera    “filiera  bancaria”, perché  probabilmente  distratta a distribuire oltre un miliardo di euro  ai 64 movimenti politici  formalmente esistenti e….. in molti  casi  senza copertura delle necessarie garanzie.