Salerno: Figli delle Chiancarelle su Servizio Protezione Civile

 L’articolo 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, “Istituzione del servizio nazionale della protezione civile”, al comma 3 recita: Il sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell’emergenza nel territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto. A proposito del tema delle funzioni sindacali in materia di protezione civile, Lorenzo Alessandrini scrive: “… la competenza “sindacale” integra una responsabilità diretta personale del sindaco nel garantire la tutela immediata della incolumità dei cittadini che viene messa a rischio. Le fonti di tale responsabilità si rintracciano facilmente nell’articolo 15 della legge 24.2.1992 n.225 e nell’articolo 54 del testo Unico degli EE.LL. D.lgs. 18.8.2000 n.267. Si tratta in entrambi i casi di gabbie abbastanza serrate da cui non è possibile scappare, sia per l’ente che per l’organo monocratico. Va detto da ultimo che la responsabilità si accompagna però anche a una forte connotazione di autorità (vd. art. 15 citato), tanto è vero che nella legge italiana non si rintraccia un’altra figura che con tanta forza sia definita “autorità” in compiti che ineriscano la salvaguardia della pubblica incolumità quanto il primo cittadino di un comune”. Nella giornata di ieri il Sindaco di Salerno ha giustificato il ritardo di oltre ventiquattro ore nella evacuazione dei cittadini a rischio per la bomba al Crescent asserendo che aspettava disposizioni dai militari, ciò in contrasto con le leggi vigenti che individuano nella sua figura istituzionale il primo responsabile nelle situazioni di rischio per la popolazione.