Economia: SRL, nuova società semplice a responsabilità limitata

Enzo Carrella

Tra le novità del decreto liberalizzazioni spunta un nuovo tipo di  società, con l’obiettivo di favorire in particolare l’imprenditoria giovanile, con una estrema semplificazione degli adempimenti. La «società semplificata a responsabilità limitata» potrà essere costituita da una o più persone fisiche  che non abbiano compiuto i trentacinque anni.Corsia di favore per under 35 Con un euro, srl a durata limitata Professionisti e Ced chiamati a redigere i nuovi atti costitutivi Dottori commercialisti e avvocati alla prova di diritto societario.Sarà a loro, infatti, oltre che ai notai, a cui  i giovani «Under 35» si rivolgeranno per costituire le «società semplificate a responsabilità limitata», previste dal decreto sulle liberalizzazioni varato nei giorni scorsi dal consiglio dei ministri. Nuovo art 2463-bis del codice civile  Tale norma innova, a riguardo, il codice civile attraverso l’introduzione del nuovo articolo 2463-bis. Questa nuova tipologia societaria, di carattere necessariamente temporaneo, da un lato assorbirà molte delle regole tipiche  delle srl tradizionali, ma, dall’altro, si qualificherà anche per aspetti specifici, finalizzati, evidentemente all’inserimento sul mercato di neo imprenditori. Le caratteristiche essenziali di dette società saranno: 1) la denominazione sociale, in cui deve apparire necessariamente la  denominazione «società semplificata a responsabilità limitata».  Facilitata e semplificata la costituzione Non sarà necessario  un  atto pubblico. La stessa potrà nascere con  comunicazione unica dell’atto costitutivo al registro delle imprese, in esenzione da diritti di bollo e segreteria;Può nascere anche unipersonale per attività imprenditoriale e professionale Prevista la possibilità di essere costituite anche con un solo socio. Tale circostanza potrebbe consentirne l’utilizzo non solo a giovani imprenditori ma  anche da parte dei neo professionisti che iniziano la propria attività professionale sulla base dell’art. 10 della legge 183/2011 che ha previsto, appunto, le società fra professionisti;Capitale simbolico di un eurola possibilità che le stesse nascano con capitale sociale simbolico di un euro, ma nulla esclude ovviamente capitali sociali superiori. Gli stessi dovranno, tuttavia, essere liberati esclusivamente attraverso versamenti in denaro (non sono quindi ammessi conferimenti di beni, crediti, o servizi); Soci solo persone fisiche e under 35: automatica la fuoriuscita appena compiuti i 35  anni  ( 2473-bis) che alla società possano partecipare «esclusivamente persone fisiche» le quali, alla data di costituzione, non abbiano compiuto i 35 anni di età. Tale età sarà anche il limite superato il quale i soci saranno «esclusi di diritto» ex art. 2473-bis del codice civile, con rimborsi presumibili sulla base delle  regole del recesso. Ne deriva, che salvo subentro durante vita societaria di nuovi  giovani soci, la stessa non potrà che avere una durata limitata nel tempo (di norma 17 anni cioè 35–18); Consentita la trasformazione in altra società capitali o società di persone che la società possa, inoltre, sempre trasformarsi in altra società di capitali, ma in questo caso, il socio assente o dissenziente alla delibera avrà il diritto di recedere. In pratica viene concesso tale diritto anche nel  passaggio fra diverse tipologie di srl. Stranamente non è, invece, prevista la trasformazione in società di persone; Bilancio semplificato ex art 14  legge  183/2011pare pacifico, inoltre, che in queste società trovi accoglienza il bilancio  semplificato tratteggiato (ma ancora in attesa di regolamentazione) dall’art. 14 della legge 183/2011. Per tutte le altre regole, invece la norma fa riferimento alle disposizioni codicistiche in tema di srl. E le banche ….non esultano al nuovo modello societario una tipologia societaria che potrebbe avere oggettive difficoltà a ricorrere al mercato bancario in relazione all’esiguità del capitale, fattore questo che potrebbe mitigarne fortemente lo sviluppo. Previsto un Uso distorto e indiscriminato?  Come superrare il limite delle perdite?Pare opportuna qualche riflessione in merito alla pericolosità ( soprattutto sociale)  che potrebbe determinarsi, soprattutto nei confronti dei creditori  terzi.  In dette strutture societarie, infatti, da un lato mancherà ilcapitale,dall’altro non sussisterà la responsabilità illimitata delle società personali. Tale situazione, tra l’altro è acuita anche dalla citata non prevista possibilità di trasformazione in società di persone; unica situazione che potrebbe, peraltro, conferire ai soci una responsabilità illimitata per i danni prodotti per il  periodo pregresso, a maggior tutela dei  creditori  che tra la’ltro si troveranno di fronte una struttura senza i parametri previsti dala fallibilità ex l 169 e con la nuova procedura dei “fallimenti light”