La mediazione delle controversie civili e commerciali

*Pietro Cusati

Dal 20 marzo scorso è entrato in vigore il decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.53 del 5 marzo 2010, sulla mediazione obbligatoria in materia civile  e commerciale. Il decreto ‘’milleproroghe’’ ha prorogato di 12 mesi soltanto le liti in materia di condominio  e del risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti. La mediazione è l’attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. Obiettivo del nuovo istituto giuridico è disincentivare il ricorso in Tribunale, con la conseguenza  di veder ridurre progressivamente  l’arretrato che grava sul sistema giustizia. La mediazione obbligatoria è una condizione di procedibilità dell’azione giudiziale per le controversi in materia di locazione, successioni ereditarie, diritti reali (usufrutto,servitù,enfiteusi ecc.), comodato, patti di famiglia ,affitto di aziende, contratti bancari, finanziari e assicurativi, richieste di risarcimento a seguito di danni in campo medico sanitario. La mediazione può svolgersi presso enti  pubblici o privati,che sono iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia e che erogano il servizio di mediazione nel rispetto della legge, del regolamento ministeriale e del regolamento interno di cui sono dotati, approvato dal Ministero della Giustizia. La mediazione è veloce ed economica. Il procedimento di mediazione ha in ogni caso una durata massima di quattro mesi. Si tratta  di un importante strumento alternativo di risoluzione delle controversie civili e commerciali che dal 20 marzo 2011 è diventato obbligatorio, tranne  per le controversi in materia di condominio e RC auto. Nella procedura conciliativa non ci sono né vintine vincitori. Sono infine  previste agevolazioni fiscali per coloro che ricorrono alla mediazione. Tutti gli atti relativi  al procedimento  di mediazione sono, infatti, esenti  dall’imposta  di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

*Direttore Amministrativo Tribunale di Sala Consilina Giudice Tributario Commissione Tributaria Provinciale di Salerno