Parte con tanti interrogativi il Fatturometro, le comunicazioni delle Fatture Iva over 3.000€

Enzo Carrella

La manovra estiva, all’art. 21 del dl 78/2010, prevede la necessità di operare una comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo pari o superiore a 3.000 euro. Nell’attesa del relativo provvedimento attuativo, ormai come detto «alle porte»   è opportuno fare il punto della situazione su quel che bolle in pentola. Ci Saranno tanti ghosts ( fantasmi) dietro le future transazioni? Vediamo perchè! Dubbio amletico per l’incallito evasore sarà ..farla o non farla la  comunicazione?  Se l’acquirente, infatti, è un evasore che ha soldi «in nero» da spendere, tenterà di rendersi il meno «tracciabile» possibile e dunque cercherà di non farsi rilasciare documentazione fiscale. Dall’altra parte, se colui che vende il bene o effettua la prestazione non ha particolari vincoli dichiarativi (si pensi a un ristoratore, che non deve segnalare nulla in ordini ai pranzi effettuati, a differenza, ad esempio, di in venditore di moto, che deve necessariamente procedere agli adempimenti di registrazione del veicolo venduto), egli potrebbe essere attratto dalla prospettiva di un guadagno sottratto all’imposizione fiscale. Venditori e acquirenti stretti da patti  fiduciari  fittizi a discapito di chi sarà trasparente. Pertanto, entrambi potrebbero essere interessati ad occultare al fisco da un lato i guadagni (venditore) e dall’altro la propria capacità di spesa (acquirente), con relativa inefficacia della disposizione, che invece rischia di essere un «onere» rilevante in quelle situazioni in cui, di contro, l’acquirente non ha nulla da nascondere, avendo adeguata capacità reddituale ed il venditore non «potrebbe».Il primo aspetto rilevante riguarda il contenuto dell’informazione. Piu’ notizie su spese e consumi uguale meno evasione è  l’equazione del fisco. La raccolta di tali notizie, secondo quanto si legge nella relazione di accompagnamento, è finalizzata  principalmente  ad avere ulteriori informazioni circa le spese e i consumi di particolare rilevanza, in modo da poter espletare in maniera più efficace gli accertamenti mediante redditometro ( ex art 38 dpr 600/1973) .L’informativa sarà ad ampio raggio perché riguarderà corrispettivi certificati da fatture ma anche da ricevute fiscale o scontrino. Titolari di partita Iva e consumatori finali, tutti insieme appassionatamente! La novella riguarderà  non soltanto le operazioni oggetto di fatturazione, ma anche le operazioni certificate mediante ricevuta o scontrino, con ciò dunque avendo ad oggetto oltre i titolari di partita Iva anche e soprattutto i consumatori finali. Il limite dei   3000 euro sarà  al lordo iva e a prescindere dalla modalità di pagamento utilizzata .Inoltre, il limite di 3.000 euro dovrebbe essere considerato al lordo d’Iva, proprio in quanto il contribuente consumatore finale non ha possibilità di «partita di giro» e restando inciso dell’Iva ne sostiene il relativo onere. Dunque, se deve osservarsi la capacità di spesa dei cittadini è evidente che la stessa deve essere valutata al lordo dell’Iva pagata. Peraltro, il richiamo alle operazioni effettuate esclude che la comunicazione possa variare in funzione della modalità di pagamento prescelta, anche se si dovesse ricorrere ad una rateazione o a un finanziamento. Sotto osservazione la capacità di spesa. Ciò che rileva è la capacità di spesa ed il relativo modo di fronteggiarla sarà utile solo ai fini di eventuali richieste e chiarimenti da parte dell’amministrazione finanziaria per giustificare le maggiori capacità reddituali dimostrate mediante l’insieme delle spese che l’Agenzia delle entrate è in grado di monitorare. Andrà in tilt  il sistema informativo del popolo delle partita iva? Si assisterà anche ad un imbarazzante ruolo investigativo e  di  spionaggio per le imprese. Ardua risulterà  la  raccolta di informazioni da parte del soggetto deputato alla trasmissione del documento , specie nel caso del consumatore finale, il quale raramente è presente nella banca dati dei «clienti» di un’azienda. Sarà necessario richiedere espressamente chi è colui che si farà carico dell’onere, altrimenti una informazione di tipo diversa sarebbe totalmente inutile. Sotto torchio i professionisti contabili. L’ulteriore implicazione è il «fastidio» organizzativo e ciò inevitabilmente si scontrerà con l’auspicio di non «gravare» sui contribuenti. In particolare, oltre alla raccolta delle informazioni anagrafiche, dovranno adeguarsi i software a segnalare tutte le operazioni di importo almeno pari a 3.000 euro per singolo soggetto ed infine dovranno essere «lavorate» tali informazioni per renderle idonee all’invio telematico. Semaforo  verde  per il nuovo obbligo telematico  dal 2011? Considerato che l’anno 2010 è ormai al termine, ideale è che l’adempimento sia fissato con decorrenza 2011:sarebbe davvero fuori luogo prevedere anche un adempimento «retroattivo», che condurrebbe a delle difficoltà immani (basti pensare a come sarebbe difficile recuperare i dati anagrafici di chi, non essendo cliente abituale, non è semplice da rintracciare). Si apre, quindi,un nuovo  ciclo  in tema di controlli antievasione, per alcuni versi anche conditi di colore. “Dottò, non mi fa tanta  paura il Fisco ma….mia moglie” ha sentenziato un imprenditore in un convegno  organizzato  sul novellato provvedimento normativo  rivolgendosi ad un dottore commercialista .L’allusione sulla  presunta  modalità di rendere conto e soprattutto trasparente qualsiasi acquisto over 3 mila euro  è scontata . Potrebbero essere gli investigatori del fisco a scovare la sua “tresca”. La fedeltà di  moglie e marito messa a rischio dall’occhio spione del Fisco? Sembrerebbe proprio di sì e aspettiamoci che presto negli studi professionali  dei commercialisti vi sarà anche una presenza ingombrante del….mediatore familiare !