Cilento: Casa nel Parco, sentenza durissima
Giovedi 22 luglio scorso ho assistito (unico giornalista) ad una buona parte dell’ultima udienza del processo per la costruzione della casa nel Parco” tenutasi in sede collegiale presso il tribunale di Sala Consilina. Ho assistito anche alle arringhe di tre avvocati, due per la parte civile e uno per la difesa del principale imputato che è Luigino Mele (imprenditore di Sala C.). Non mi permetto di commentare quello che ho sentito perché ritengo che l’avvocato in aula è come il parlamentare a Montecitorio, può dire quello che vuole anche se dovrebbe, comunque, sottostare a precise regole deontologiche. Dico soltanto che l’arringa dell’avv. Maldonato mi è parsa troppo lunga (ottanta minuti!!) e ampollosa per una parte civile. Ma dipende, ovviamente dai punti di vista. La sentenza, che ho letto in dispositivo, mi ha lasciato semplicemente interdetto per la sua durezza, quasi come se il Collegio Giudicante in materia di ambientalismo avesse voluto dare una lezione a tutti ( ma a chi precisamente?), a disdoro delle prove e dello stesso art. 533 del c.p. (citato a dispositivo) che impone al giudice di emettere sentenza di condanna se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli “al di là di ogni ragionevole dubbio”. Ma di questo e delle riflessioni che scaturiscono naturali dalla lettura attenta del dispositivo parlerò nelle prossime puntate di questa vicenda. Oggi mi corre l’obbligo di fornire al semplice lettore i risultati del processo e, dunque, l’elencazione delle condanne inflitte agli imputati. Quattro anni di reclusione per Luigino Mele (committente) con interdizione dai pubblici uffici per cinque anni; tre anni di reclusione a Felice Marmo, Angelo Spina e Antonio Zoccoli con interdizione dai pubblici uffici per cinque anni; tre anni anche a Antonio Del Prete con interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni due e mesi tre; due anni e tre mesi di reclusione per Saverio Romano (progettista); non doversi procedere per Vincenzo Cardamone per effetto della prescrizione del reato ascrittogli. Per tutti il pagamento delle spese processuali e il risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili individuate nel Codacons e nel Comitato 18 Agosto 2006. Una frase ricorrente spesso nel dispositivo mi ha colpito. “E per l’effetto, considerato più grave, di cui al capo <E> …”. Difatti proprio ricorrendo a questa considerazione il Collegio ha addirittura inasprito, ed in qualche caso raddoppiato, le pene richieste dal PM nel corso della sua requisitoria del mese scorso. Mi sono documentato ed ho acquisito, oltre al dispositivo, anche il decreto del 15 ottobre 2009 con cui il gip/gup Luciano Di Transo aveva disposto il rinvio a giudizio dei sette imputati. In poche parole il giudizio veniva chiesto per far luce su un probabile quadro accusatorio che doveva trovare, come ha trovato, in dibattimento la sua consacrazione inoppugnabile a seguito della evidenziazione di prove conclamate del prospettato “falso ideologico” (art. 480 cp) a carico di un pubblico ufficiale in certificazioni o autorizzazioni amministrative, e della “falsità ideologica e/o materiale” (Artt. 476 e 479 cp) in atti pubblici sempre a carico di pubblico ufficiale. Ma voglio, ovviamente, rimanere nell’ambito del dovere deontologico e, per oggi, fermarmi qui. Nelle prossime puntate non mancheranno le sorprese legate ad un processo che, per certi versi, ha messo in discussione anche antichi rapporti personali e familiari, e non solo, in un piccolo agglomerato urbano come Monte San Giacomo. Un processo che, insomma, ha scosso un’intera comunità.


Lascia un commento!