Il fisco… rispolvera il…solve et repete
Enzo Carrella
Riprende quota- con la manovra ex dl 78/2010- il concetto del solve et repete , tanto caro ai giuristi d’epoca romana.. Prima paghi e poi iniziamo a discutere se il tuo pagamento è dovuto o meno anche se vi è di mezzo un contenzioso tributario ( incardinato secondo quanto previsto dal dlgs 546/1992) . Se- in definitiva – il fisco richiede il pagamento di un tributo, qualunque fosse l’importo, ( che si rivelerà poi non dovuto).. occorrerà – armarsi di forte pazienza, mettere mano al portafogli , procedere al versamento nella casse dell’erario e poi attendere i tempi biblici del rimborso con neanche le scuse figuriamoci gli interessi risarcitorio..La sospensione cautelare degli atti tributari prima della manovra di cui al dl 78/2010 L’art. 47- previgente – del D.lgs 546/92 prevedeva la possibilità di richiedere la sospensione giudiziale del pagamento di un atto ( cartella, accertamento ecc) emesso dagli Uffici (… se al contribuente dall’atto impugnato possa derivare danno grave ed irreparabile, questi può chiedere la sospensione dell’esecuzione alla Commissione Tributaria Provinciale….)ora, invece , sarà una corsa contro il tempo La novella dell’art 38 dl 78/2010 prevede una Sospensiva con una durata massima di 150 giorni. La sospensiva concessa dai giudici tributari, dal 31 maggio scorso , non può superare i 150 giorni. Non sempre è accordata .. anzi quasi mai ..ma se interviene la durata del giudizio si accorcia … Perché? Il fisco vorace vuole tutto e subito e non consente deroghe In base all’articolo 38 del decreto legge 78/2010, il giudice, con il provvedimento che concede la sospensione, deve poi fissare l’udienza nell’arco di 30 giorni. La causa deve essere decisa entro i successivi 120 giorni Così per contestare le pretese del Fisco, d’ora in avanti, ci si dovrà arrendere e versare comunque l’imposta. Statuto del contribuente da abrogare ( dlgs 212-2000)? I giudici tributari, anche se dall’atto impugnato può derivare al contribuente un danno grave e irreparabile, e – cosa ancor più grave – anche se ritenessero fondato il ricorso, potranno concedere una sospensione non superiore a 150 giorni. Il dubbio sulle Sentenze sprint: prevarrà la quantità sulla qualità Cinque mesi di pausa che, in teoria, dovrebbero bastare per arrivare alla sentenza, ma che nella pratica sono assolutamente insufficienti. L’articolo 38 del decreto legge 78/2010 stabilisce infatti che il giudice, con il provvedimento che concede la sospensione, fissi l’udienza nell’arco di 30 giorni e che la causa sia decisa nei successivi 120 giorni. Una prospettiva che sembra essere fuori dalla portata dei cinquemila giudici delle commissioni tributarie provinciali e regionali di cui solo una minima parte magistrati puri ( i presidenti di sezione ) chiamati a pronunciarsi su atti emessi dell’amministrazione finanziaria La durata dei processi di primo grado: media di 734 giorni per concludere solo il primo grado Scorrendo i dati statistici di recente pubblicazione , si può osservare come la durata media dei procedimenti in primo grado sia di 716 giorni, passando dai 227 di Bolzano ai 1.205 della Sicilia. Il target dei 150 giorni, quindi, è più che lontano. Solo nel 2009, sono state 151mila richieste di sospensione : 1 su 3 accolti. Aumentano le sconfitte del fisco L’intervento del Governo si è reso necessario per accelerare la riscossione e porre un freno all’aumento vertiginoso nel 2009 delle richieste di sospensione degli atti impugnati presso le commissioni provinciali (151mila, cresciute con punte del 200 per cento) e di questo 35 mila accolti . In agguato anche il pericolo della soccombenza che lo scorso anno ha visto l’amministrazione finanziaria perdente nelle aule giudiziarie tributarie una volta su tre. Il rebus del diritto di difesa del contribuente. Ci sarà il tanto atteso salto di qualità della giustizia tributaria? Il diritto di difesa rischia, perciò, di essere eccessivamente penalizzato, a meno che la tempistica indicata nel decreto legge 78 non spinga ad una riforma degli organi della giustizia tributaria invocata da tanti ma che non arriva mai. Al momento gli esposti … e i penalizzati ..continueranno a essere i contribuenti e le loro tasche.
CORREVA L’ANNO 2011 A.C INDIETRO TUTTA (CHE BELLA MANOVRA!!!!)