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Novità fiscali 2010 su IVA e modello INTRASTAT

12 Gennaio 2010 – 00:002 commenti

PierLuigi Chiarito

A decorrere dal 2010, l’art.10 D.L. n.78/2009 ha apportato alcune modifiche al sistema delle compensazioni fiscali. Le novità riguardano, in particolare, i seguenti temi: La compensazione del credito IVA annuale o trimestrale, per importi superiori ad €. 10.000 annui, potrà essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza trimestrale. I soggetti che effettueranno la compensazione, nel modello F24, di crediti IVA superiori a 10.000,00 euro annui dovranno utilizzare per la presentazione dei modelli F24 esclusivamente specifici servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate non potendo più avvalersi del servizio di home banking. La compensazione del credito IVA annuale, per importi superiori ad €. 15.000 annui, potrà essere effettuata a partire dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale e necessita del rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato (professionista abilitato alla trasmissione telematica quale Dottore Commercialista/Ragioniere o Consulente del lavoro o perito ed esperto tributario ovvero responsabile dell’assistenza fiscale di un CAF imprese iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti/Ragionieri). Per le società di capitali soggette al controllo contabile il visto di conformità può essere sostituito dalla sottoscrizione del Revisore Contabile attestante l’esecuzione dei controlli previsti per il rilascio del visto di conformità. Per la compensazione di crediti di importo pari o inferiore a €. 10.000 non è prevista alcuna limitazione. Territorialità delle prestazioni di servizi. Dal 1° gennaio 2010 per le prestazioni di servizi intracomunitarie: - se il committente e’ soggetto iva come regola generale le prestazioni di servizi sono soggette ad iva nel paese del committente (o del consumo);  - se il committente non e’ soggetto iva come regola generale le prestazioni di servizi sono soggette ad iva nel paese del prestatore (sostanzialmente la regola e’ immutata); - il committente nazionale soggetto passivo provvede agli obblighi contabili e di assolvimento dell’imposta per le prestazioni di servizio a lui rese da un soggetto passivo non stabilito e territorialmente rilevanti in Italia (emissione di autofattura, reverse charge).       Novità anche per i soggetti che forniscono i servizi indicati nell’art.40 del D.L. 331/1993 (le lavorazioni, trasformazioni e riparazioni intracomunitarie - i trasporti intracomunitari e relative intermediazioni - le prestazioni accessorie ai servizi di trasporto intracomunitario e relative intermediazioni), i quali, dal 1° gennaio 2010, dovranno essere considerati “fuori campo Iva” per mancanza del requisito territoriale quando le prestazioni sono rese a soggetti passivi d’imposta stabiliti al di fuori del territorio italiano. I corrispettivi di questi servizi, resi da fornitori italiani a soggetti passivi d’imposta non stabiliti in Italia, saranno da considerarsi “fuori campo Iva” e non saranno più conteggiati tra le “operazioni non imponibili” non venendo più considerati né per calcolare lo status di “esportatore abituale” né per determinare l’ammontare del “plafond disponibile”, che consente l’acquisto e l’importazione di beni e servizi senza pagamento di Iva. Dal 1°gennaio 2010 i modelli INTRASTAT diventano obbligatori anche per le prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di soggetti stabiliti in altri Stati UE. Dall’anno d’imposta 2010 i modelli Intrastat dovranno essere presentati esclusivamente in via telematica. Dal 2010 cambia anche la frequenza di trasmissione dei modelli Intrastat (anche per le cessioni di beni). La nuova regola generale comunitaria prevede l’obbligo di presentazione mensile dei modelli, ma gli Stati membri possono concedere una frequenza trimestrale a quei soggetti che non hanno superato né per il trimestre in questione né per alcuno dei quattro trimestri precedenti la somma di 50.000 euro, elevabile a 100.000 euro fino al 31 dicembre 2011.

2 commenti »

  • Ivana ha detto:

    In merito alla territorialità delle prestazioni di servizi intracomunicarie in vigore dal 1° gennaio 2010, posso cortesemente conoscere il riferimento normativo?
    Grazie

  • FLAVIA ha detto:

    …Quindi, il trasporto inserito in una fattura di vendita, in paese comunitario, non è più cumulabile con la cessione art. 41…ma, mi sembra di capire che rientra nei “fuori campo iva) esempio: cessione per euro 5.000.00 (germania) trasporto euro 100,00.. la cessione ART. 41 MENTRE IL TRASPORTO art.7??

    euro 5000,00 concorrono alla formazione del plafond e costituiscono elemento per l’atttribuzione dello status di esport. abituale

    euro 100,00 NO

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