Ipotesi d’ intervento della R.C. Auto

Maurizio Manzo

L’art. 122 del Codice delle assicurazioni determina il concetto di circolazione dell’auto in ambito di garanzia come per legge istituita. Infatti a volte gli automobilisti movimentano la propria auto in luoghi e spazi che non rientrano nella tipizzazione riportata dall’art. 122 C.d.A., così andando a configurare la mancata copertura del rischio da parte della assicurazione garante; in tali casi il sinistro non è qualificabile come “sinistro stradale”, con la conseguente inapplicabilità della normativa speciale, in effetti tali sinistri sono da ricondurre alla cd. resposabilità aquiliana. Di seguito in modo sintetico si enunceranno i casi di applicabilità e di non applicabilità della normativa. Sulle strade ad uso pubblico (statali, regionali, provinciali, comunali, strade vicinali, strade militari ad uso pubblico); strade private ad uso pubblico (autostrade non rientranti in quelle di cui all’art. 2 C.d.S.) e tutte quelle strade private che abbiano anche il presupposto di utilità sociale e siano percorribili con condizione di sicurezza; aree ad esse equiparate cioè tutte quelle parti e spazi di suolo che morfologicamente rientrano nella configurazione della strada ed abbiano anch’esse la caratteristica di uso pubblico (p.es. marciapiedi, banchine); auto in sosta sono considerate, anche se ferme, circolanti o per meglio dire poste nell’ambito del flusso della circolazione; veicoli circolanti con targa prova (art. 98 C.d.S.) anche questi fanno ricorso alla normativa del C.d.A., anche perché il C.d.A. ha previsto speciali polizze di cui si devono dotare tutti gli operatori commerciali, del settore autoveicolare, se intendono per prova o collaudo porre in circolazione un veicolo che non è provvisto di copertura, ovvero che la sua copertura assicurativa resti indenne. In tutte queste ipotesi la garanzia assicurativa introdotta in forma obbligatoria sui veicoli opera a copertura del rischio in caso d’incidente stradale. Al contrario nelle aree private non suscettibili di legittimo accesso, che sono quelle aree ad utilizzo proprio (uti singuli) e nelle quali non ricorra il legittimo accesso; come nelle aree ad esclusivo uso del possessore o proprietario. Il veicolo che si muove in dette aree potrebbe pure non essere coperto da assicurazione (non sarebbe sanzionabile) e seppur coperto da assicurazione questa non è azionabile in caso di sinistro. Altri casi in cui è negata la risarcibilità prevista dal C.d.A. sono i sinistri accaduti: nell’aree interne dell’Aeroporto; dei Porti; degli Autodromi; delle Autofficine. Caso particolare di non applicabilità si ha quando l’auto rubata viene usata come “ariete” per divellere le strutture protettive di un negozio; al contrario secondo la Sent. di Cass. Sez. III n° 3538/96 e la Sent. di Cass. Sez. III n° 11276/05, è applicabile la normativa del C.d.A. quando un veicolo debordi dalla pubblica via finendo la sua corsa in un’area privata nella quale provochi il danno.