Informazione giuridica a Comma 2 di Pietro Cusati

 

Il Garante per la protezione dei dati personali, con un recente provvedimento, ha reso noto di aver bloccato la diffusione sul sito di una pubblica amministrazione dei dati sanitari di migliaia di disabili e di soggetti affetti da patologie e stati di invalidità presenti nelle graduatorie, provvisorie e definitive, degli iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio dei disabili, delle categorie protette e dei centralinisti telefonici non vedenti. Le graduatorie, liberamente accessibili sul sito istituzionale della pubblica amministrazione, erano visibili integralmente e senza alcuna limitazione.Il Garante per la privacy ha quindi previsto, per l’amministrazione, una sanzione pecuniaria di 40 mila euro per illecito trattamento dei dati e ha stabilito che l’amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge o del regolamento per il trattamento dei dati sensibili adottato dalla stessa, può effettuare i soli trattamenti di dati indispensabili per garantire la trasparenza delle graduatorie e il corretto svolgimento delle attività di avviamento al lavoro,avendo cura di verificare che in nessun caso siano diffusi informazioni idonee a rivelare lo stato di salute. Il 4 luglio 2009 entra in vigore la legge 18 giugno 2009,n. 69, la nuova riforma del processo civile  che mira in primo luogo a ridimensionare l’eccessiva durata dei processi. La legge  è stata pubblicata nella gazzetta ufficiale n.140 del 19 giugno 2009, supplemento ordinario n. 95/L. Allargamento della competenza dei giudici di pace:il valore delle cause che possono esaminare raddoppierà a cinquemila euro e arriverà fino a ventimila euro per le controversie sul risarcimento del danno da incidente stradale. Dal 4 luglio 2009 , la riforma del processo civile introduce alcune novità:la testimonianza scritta, la sezione ‘’filtro’’ della Cassazione, esecuzione di sentenze. Il Giudice, su accordo tra le parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può autorizzare l’acquisizione della prova testimoniale scritta. Il testimone fornirà per iscritto, su un modulo apposito, le risposte ai quesiti sui quali deve essere interrogato, e apporrà la sua firma,autenticata da un segretario Comunale o da un Cancelliere di un ufficio giudiziario. Il modulo sarà infine spedito o depositato in cancelleria. La sezione ‘’filtro della Corte di Cassazione è composta da magistrati appartenenti a tutte le sezioni,e al suo interno si formerà, a seconda della materia,un collegio di cinque giudici che sarà competente a decidere sull’ammissibilità dei ricorsi depositati in data successiva al 4 luglio 2009. Sono previsti due motivi di inammissibilità: le questioni di diritto sono decise nel provvedimento impugnato in maniera conforme alla giurisprudenza della Corte di Cassazione,risulta manifestamente infondata la violazione dei principi del giusto processo.