Garantire la riservatezza dei cittadini

Pietro Cusati

In tutta Europa è stata celebrata la ‘’Giornata della protezione dei dati personali’’, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini  sui diritti legati alla tutela della vita privata e soprattutto  i giovani  perché sono i  più esposti ad un uso illecito dei loro dati personali con internet o i videofonini. La legislazione italiana in materia di tutela della privacy,nell’ultimo decennio, ha probabilmente influenzato la vita quotidiana del cittadino. L’attività dell’Autorità Garante è stata caratterizzata dal grande impegno posto nella regolazione di ampi settori della vita sociale ed economica, ma anche nel potenziamento dell’azione di accertamento e verifica del rispetto delle norme a tutela di tutti i cittadini. La privacy,quindi,come una componente necessaria della società della libertà e della dignità. Il Garante per la protezione dei dati personali,meglio conosciuto come Garante della privacy, con un recente provvedimento, ha fissato principi e  regole che i Comuni, le Province e gli altri enti locali sono tenuti a rispettare quando diffondono i dati personali delle persone contenuti in atti e deliberazioni affisse all’albo pretorio o nei documenti accessibili al pubblico o diffusi on line senza venir meno al principio di trasparenza. Prima di pubblicare gli atti, renderli accessibili a terzi o metterli in rete, i Comuni, le Province e gli altri enti locali, devono valutare se le finalità di trasparenza possano essere perseguite senza divulgare dati personali o attraverso modalità che permettano di identificare gli interessati solo se necessario. I dati sensibili e giudiziari possono essere diffusi solo se realmente indispensabili e se l’ente  abbia adottato il regolamento previsto dal codice della privacy sull’uso di questi dati ,il decreto legislativo n.196 del 2003,entrato in vigore il 1° gennaio 2004.Nell’ambito del regolamento l’ente locale deve assicurare il diritto dei cittadini all’accesso alle informazioni di cui è in possesso e definire organicamente la propria politica in tema di trasparenza, in rapporto alle diverse procedure amministrative,alle distinte esigenze di trasparenza da perseguire e al genere di mezzi di diffusione utilizzati,anche in internet. Alcune disposizioni di legge dispongono la necessaria messa a disposizione di determinati atti e documenti sul sito web dell’ente locale. Ad esempio l’ente locale  deve rendere noto,attraverso il proprio sito web,l’organigramma degli uffici corredato dal nominativo dei dirigenti responsabili,dei consulenti  e l’ammontare della retribuzione corrisposta per gli incarichi. E’ sempre vietato diffondere informazioni sulla salute. Specifiche cautele vanno adottate anche nel pubblicare gli elenchi delle persone che usufruiscono d sussidi o sovvenzioni,possono essere pubblicati i nominativi dei beneficiari e la data di nascita senza diffondere indirizzi, codici fiscali, coordinate bancarie o particolari della vita privata che possano creare imbarazzo agli interessati. In pratica le linee guida che il Garante ha adottato nei confronti dei Comuni, province ed altri enti locali, a seguito di numerosi quesiti di cittadini,consente ai soggetti pubblici di far recuperare il ritardo accumulato nella predisposizione dei regolamenti sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari e dar vita ad un nuovo rapporto con i cittadini. Il diritto alla protezione dei dati personali, quindi, come un vero e proprio diritto alla persona :“Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali ’’. La privacy come una componente necessaria della società  della libertà e della dignità. Inoltre l’autorità garante per la protezione dei dati personali è intervenuta di recente a chiarire che il Codice della Privacy, nel caso vi sia la necessità di salvaguardare la vita o l’incolumità di una persona,consente alla società telefonica di comunicare i dati all’organismo di soccorso, anche senza il consenso dell’interessato.Purtroppo l’impianto normativo in alcuni punti è oscuro e foriero di dubbi e contrasti .