Fisco: il Garante del Contribuente

Pietro Cusati

 In ogni Regione c’è n’è uno,può difenderci dagli errori del fisco,ma la maggior parte dei contribuenti non conosce neppure l’esistenza.Lo statuto dei diritti del contribuente, la legge n.212 del 2000 ,una norma  di civiltà giuridica,con soli 21 articoli, attribuisce ai cittadini importanti strumenti di tutela e garanzia nei confronti del fisco, come  per esempio  il Garante del Contribuente,una figura istituzionale, poco conosciuta, operante in piena autonomia al di sopra delle parti, in pratica una sorte di difensore civico in materia fiscale.‘’Fiducia’’ è il concetto su cui si impernia la rivoluzione copernicana dello statuto del contribuente che si concretizza  nel principio improntato alla chiarezza: buona fede e  collaborazione tra cittadino e Fisco.Lo statuto dei diritti del contribuente dà piena attuazione nell’ordinamento tributario ai  principi costituzionali di trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa .Disciplina il modo di produzione delle leggi,prevede le  regole per migliorare l’accessibilità e la comprensibilità delle norme fiscali. Il Garante del Contribuente, istituito in ogni Regione presso la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate,può difenderci in caso di problemi con il  fisco. In Campania la sede è a Napoli in Via Diaz n.11.

Organo collegiale,costituito da tre esperti di problemi fiscali,con il compito di verificare,attraverso accessi agli uffici ed esame della documentazione,le irregolarità,le scorrettezze e le disfunzioni dell’attività fiscale segnalate dai contribuenti.

In particolare il Garante del contribuente,nell’assicurare la concreta attuazione dei diritti del contribuente sollecita gli uffici ad esercitare il potere di autotutela per l’annullamento e la rettifica dei provvedimenti fiscali di accertamento  e di riscossione.

In pratica l’autotutela è il potere che ha l’Amministrazione Finanziaria di correggere un proprio atto illegittimo o infondato.In sostanza quando l’Amministrazione Finanziaria rileva che in un atto da essa emanato è contenuto un errore,in mancanza del quale lo stesso atto non sarebbe stato emanato o avrebbe assunto un contenuto diverso,ha la possibilità di annullarlo o correggerlo,evitando in tal modo di danneggiare ingiustamente il contribuente nei cui confronti è stato emesso.Il Garante del contribuente,anche sulla base di segnalazioni inoltrate dal contribuente,può chiedere chiarimenti agli uffici,i quali devono rispondere entro trenta giorni.I contribuenti possono inoltrare al Garante segnalazioni o richieste di intervento,redatte per iscritto,qualora ritengano che un atto o un comportamento adottato nei loro confronti da un ufficio finanziario sia stato poco corretto o irregolare.Il Garante non può sostituirsi alle Commissioni Tributarie ma può sollecitare gli Uffici competenti ad adottare provvedimenti  di rimborso,o anche di rinunzia ad un contenzioso in atto, nel caso in cui ritenga che la tesi del contribuente sia fondata può attivarsi presso gli Uffici finanziari della Regione affinché i rapporti con i contribuenti siano migliorati sia dal punto di vista logistico che da quello dell’informazione e dell’assistenza.Conseguentemente il Garante,grazie alla sua posizione di terzietà , ha la funzione principe di contribuire a mantenere un rapporto di fiducia e chiarezza  tra cittadini e Amministrazione Finanziaria.